materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per modifiche “non sostanziali” non è necessario acquisire una nuova autorizzazione (quest’ultima dal 2013 rientra nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale), ma è possibile presentare una più semplice “comunicazione”; l’autorità competente deve esprimersi in 60 gg, trascorsi i quali, in assenza di un esplicito diniego, la modifica non sostanziale può essere realizzata (art. 269 comma 8 del D. Lgs, 152/2006).
Il carattere di sostanzialità delle modifiche, genericamente indicato nella norma nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) venne a suo tempo meglio definito dalla Regione Lombardia nella Circolare 1AMB/2007 (a sua volta sostitutiva della Circolare 1AMB/1993). In seguito ad aggiornamenti della norma nazionale, nonché sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ultimo decennio, Regione Lombardia ha aggiornato i criteri che definiscono la sostanzialità di una modifica, estendendo, rispetto al passato, la possibilità di poter realizzare modifiche impiantistiche, incrementi produttivi, variazioni qualitative alle emissioni senza dover iniziare un nuovo procedimento autorizzativo. Di fatto è stata introdotta una interessante semplificazione che consente, come sopra ricordato, di avere tempi di risposta certi sull’istanza presentata.
di Giorgio Cozzi