Emissioni in atmosfera, modifiche alla parte quinta del Testo Unico Ambientale

Pubblichiamo un contributo di Giorgio Cozzi relativo al Decreto Legislativo n. 183 del 15 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 16/12/2017. Limitazione delle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione e riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni.

Il 16 dicembre del 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 183 del il 15 novembre 2017, provvedimento attuativo della Direttiva UE 2015/2193 inerente le emissioni in atmosfera degli “impianti di combustione medi”.

Il decreto 183/2017 modifica e integra la “parte quinta” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la parte di articolato del Testo Unica Ambientale che – insieme a 11 allegati – si occupa delle emissioni in atmosfera.

Tra le principali modifiche introdotte si annoverano:
– nuove disposizioni per i “medi impianti di combustione” (impianti termici con potenzialità ≥ 1 MW), che hanno carattere procedurale (si estende il regime di autorizzazione a impianti in precedenza esclusi) e carattere sostanziale (si introducono specifici limiti di emissione);
– l’allungamento della validità delle autorizzazioni in via generale (“In deroga”), che passa da 10 a 15 anni;
– la possibilità di conseguire autorizzazioni “in deroga” (con procedura più semplice) anche per gli stabilimenti autorizzati con procedura ordinaria;
– la possibilità, per le Regioni, di disciplinare le “emissioni odorigene”;
– l’esclusione dal regime di autorizzazione di Laboratori di analisi e ricerca e di impianti pilota, anche nel caso utilizzino sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

Si sottolinea che impianti termici alimentati con combustibili gassosi (metano e GPL), in precedenza esclusi dal regime di autorizzazione se caratterizzati da potenzialità inferiore a 3 MW, in conseguenza della nuova disciplina dovranno conseguire un’autorizzazione per le emissioni in atmosfera e dovranno rispettare specifici limiti ai camini; questi ultimi sono stabiliti nel nuovo decreto o da più restrittive prescrizioni delle Regioni, definite all’interno di piani e programmi di qualità dell’aria.

di Giorgio Cozzi

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