Il decreto 183/2017 modifica e integra la “parte quinta” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la parte di articolato del Testo Unica Ambientale che – insieme a 11 allegati – si occupa delle emissioni in atmosfera.
Tra le principali modifiche introdotte si annoverano:
– nuove disposizioni per i “medi impianti di combustione” (impianti termici con potenzialità ≥ 1 MW), che hanno carattere procedurale (si estende il regime di autorizzazione a impianti in precedenza esclusi) e carattere sostanziale (si introducono specifici limiti di emissione);
– l’allungamento della validità delle autorizzazioni in via generale (“In deroga”), che passa da 10 a 15 anni;
– la possibilità di conseguire autorizzazioni “in deroga” (con procedura più semplice) anche per gli stabilimenti autorizzati con procedura ordinaria;
– la possibilità, per le Regioni, di disciplinare le “emissioni odorigene”;
– l’esclusione dal regime di autorizzazione di Laboratori di analisi e ricerca e di impianti pilota, anche nel caso utilizzino sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.
Si sottolinea che impianti termici alimentati con combustibili gassosi (metano e GPL), in precedenza esclusi dal regime di autorizzazione se caratterizzati da potenzialità inferiore a 3 MW, in conseguenza della nuova disciplina dovranno conseguire un’autorizzazione per le emissioni in atmosfera e dovranno rispettare specifici limiti ai camini; questi ultimi sono stabiliti nel nuovo decreto o da più restrittive prescrizioni delle Regioni, definite all’interno di piani e programmi di qualità dell’aria.
di Giorgio Cozzi