Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 1/2018 del 30/01/2018
Istanza: Lavoro intermittente – attività artigiane
Destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formulato istanza di interpello
per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
In particolare, l’Ente chiede di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione
non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si sottolinea che nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923
sono declinate le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’articolo 13 del citato d.lgs. n. 81 del 2015.
In particolare, al punto n. 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”.
Tale terminologia evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente
qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate.
Con riferimento al quesito posto dall’interpellante, si ritiene che il tenore letterale utilizzato al
punto 5 in esame non consente di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.
Al riguardo, appare utile ricordare che il settore dei pubblici esercizi, insieme ai settori del
turismo e dello spettacolo, gode della specifica deroga al limite delle 400 giornate prevista all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015. In proposito, questa Amministrazione nell’interpello n. 26 del 7 novembre 2014 aveva già chiarito che tale deroga è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di commercio con il codice attività ATECO 2007 – corrispondente ai citati settori produttivi – sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO dei settori in questione, svolgano attività proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
Alla luce di quanto sopra riportato, le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti
di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 solo se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, tenuto anche conto dei criteri di individuazione già richiamati nel citato interpello n. 26 del 2014.