Cassazione Penale, Sez. 4, 19 gennaio 2018, n. 2335 – Caduta dall’alto. Documento di valutazione dei rischi incongruo
I giudici di secondo grado hanno ribadito che il datore di lavoro aveva messo a disposizione dei lavoratori solo dispositivi di protezione che, invece, nel documento di valutazione dei rischi erano previsti in via del tutto residuale (ramponi monta – palo e cintura di sicurezza), ovvero allorquando, in ragione di peculiari situazioni (es. pali posizionati su terreni estremamente impervi), non fosse possibile avvalersi degli altri sistemi (in via gradata autopiattaforma e scale), da utilizzarsi prioritariamente.
Nel caso di specie la pianeggiante conformazione dei luoghi avrebbe certamente consentito l’utilizzo dell’autopiattaforma, così scongiurando i rischi di caduta dall’alto correlati alla rottura del palo per effetto delle sollecitazioni derivanti dall’arrampicata del lavoratore, donde l’addebito a titolo di colpa di quanto verificatosi a causa del mancato utilizzo di un mezzo meccanico per portare in quota l’operaio.
Fonte: Olympus.uniurb
Approfondimenti