LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 12
Gazzetta Ufficiale 3a Serie Speciale Regioni n. 6 del 09/02/2019
Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche.
La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonchè della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonchè forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Comunità energetiche
Art. 3 – Competenze
Art. 4 – Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche
Art. 5 – Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici
Art. 6 – Sanzioni
Art. 7 – Notifica all’Unione europea
Art. 8 – Norma finanziaria