Ministero del Lavoro, Interpello n. 2/2019 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Applicazione della Circolare ESEDI amianto per l’attività degli Enti ispettivi)

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all’istanza: “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta a interpello Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI all’amianto, nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. n. 81/2008”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 2/2019 del 15/02/2019
Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta a interpello Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI all’amianto, nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. n. 81/2008.

Destinatario: Regione Toscana

Oggetto:
Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
“Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per
la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)
all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106″. Seduta
della Commissione del 15 febbraio 2019.

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.
In particolare l’istante chiede se il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi.
Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell’allegato 1 alla lettera circolare
richiamata, per la “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

Al riguardo premesso che:
(…)
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare
del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione
dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decretolegislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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