OGGETTO: Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239
Con la presente, che sostituisce integralmente le precedenti lettere circolari DCPREV prot. n. 7075 del 27/04/2010 e DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010, si aggiornano le indicazioni, sugli aspetti relativi alla prevenzione incendi, per il rilascio del parere del Ministero dell’interno relativo ai procedimenti autorizzativi della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” ha definito le competenze in materia di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (articolo 1, comma 26).
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, tali elettrodotti sono soggetti a una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Regione interessata, che sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali attività in conformità del progetto approvato.
Il provvedimento autorizzativo viene emanato a conclusione del procedimento svolto con le modalità della legge 241/1990 e s.m.i, al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
L’autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni e, qualora le opere comportino violazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.
Le disposizioni di legge in argomento si applicano anche alle reti elettriche di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici già autorizzate in conformità alla normativa vigente.
Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non ricompresi nell’allegato I del DPR 151/11, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105.
Per l’espressione del parere del Ministero dell’interno si adotteranno le seguenti procedure.
Il soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del fuoco la seguente documentazione in duplice copia:
1. richiesta di valutazione della compatibilità dell’elettrodotto con le infrastrutture esistenti corredata del relativo versamento, commisurato a 4 ore di istruttoria, ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. e del D.M. 2 marzo 2012.
2. planimetrie in scala opportuna che riportino il tracciato delle opere e le eventuali attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con cui l’elettrodotto potrebbe interferire
3. relazione che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi (elenco norme in allegato 1), secondo il modello in allegato 2, a firma di un tecnico abilitato ai sensi del DM 07/08/2012.
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