Ministero del Lavoro, Interpello n. 5/2019 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Formazione di addetti alla segnaletica stradale che lavorano in presenza di traffico veicolare)

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all’istanza: “Decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 5/2019 del 15/07/2019
Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta a interpello Decreto 22.1.2019 sicurezza – segnaletica stradale – attività lavorative – traffico veicolare – chiarimenti su aggiornamento corsi di formazione 2013. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019

Destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE

Oggetto:
Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.

In particolare l’ANCE chiede, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata, se sia corretta l’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.

Al riguardo, premesso che:
(…)
sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore.
Tanto premesso gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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