Va ricordato che il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
A ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la sicurezza, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud. – dep. 16/12/2013, Rv. 258125 – 01) e, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018 ud. – dep. 18/03/2019, Rv. 275279 – 01).
La Corte afferma in conclusione che la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali e, nel caso di specie, i corsi di formazione, pur presenti, mancavano totalmente di formazione in ordine al rischio da scavo.