Cassazione Penale, Sez. 4, 24 luglio 2019, n. 33239 – Caduta dall’alto: omessa formazione del lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice da parte del titolare dell’impresa affidataria dei lavori. Mancata verifica del POS.
…Si è inteso attribuire all’imputato un apporto cooperativo al verificarsi dell’evento, giacché la adibizione al lavoro del lavoratore deceduto in assenza della previa formazione ed informazione – che avrebbero dovuto essere somministrate dal S.M. quale datore di lavoro del medesimo – era stata resa possibile dalle sue omissioni. Ed invero, non è dubbio che l’imputato avesse l’obbligo di comunicare di aver disposto il subappalto al coordinatore per l’esecuzione; e di richiedere il POS della ditta subappaltatrice per poi trasmetterlo al coordinatore.
L’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008 (la cui violazione è stata esplicitamente contestata all’imputato) dispone che il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Prevede, altresì, che gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria e che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
E’ pur vero che questi obblighi sono posti in funzione della gestione del rischio interferenziale; ma nel caso che occupa la loro osservanza avrebbe palesato la assoluta inadeguatezza della ditta subappaltatrice e determinato l’intervento del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008 (la cui violazione è stata esplicitamente contestata all’imputato) dispone che il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Prevede, altresì, che gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria e che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
E’ pur vero che questi obblighi sono posti in funzione della gestione del rischio interferenziale; ma nel caso che occupa la loro osservanza avrebbe palesato la assoluta inadeguatezza della ditta subappaltatrice e determinato l’intervento del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Fonte: Olympus.uniurb
Approfondimenti