SNPA, pubblicate le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste

Linee Guida SNPA n. 23/2020 “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di ciu all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006” approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 62/20 della seduta del 6 febbraio 2020.

Le “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” appena approvate dal SNPA, nella seduta del 6 febbraio 2020, si propongono di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti e, nel contempo, di garantire al sistema impiantistico di recupero la piena trasparenza sulle attività di controllo effettuate dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.

La legge 128 del 2 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

La nuova formulazione dell’articolo 184 ter attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.

Le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni (adottate, riesaminate o rinnovate) con propri criteri dettagliati, entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante, devono trasmettere all’ISPRA i relativi provvedimenti di autorizzazione.

Il comma 3 ter dell’art. 184 ter istituisce un sistema di controlli della conformità degli impianti di recupero autorizzati “caso per caso”, attribuendone la competenza al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.

In particolare, si stabilisce che l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184 ter, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.

Fonte: SNPA

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