Coronavirus (CoVid-19): provvedimenti e misure per il contenimento del contagio.
In seguito all’evolversi della situazione riguardante l’epidemia di Coronavirus (Covid-2019), pubblichiamo un riepilogo delle misure previste dal Governo con successivi provvedimenti, che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare al fine di gestire al meglio ogni evenienza connessa all’emergenza.
Fermo restando l’obbligo di trattare l’emergenza valutando i rischi specifici in azienda secondo le prescrizioni del D.lgs. 81/08, Titolo X (“Rischio biologico”), coinvolgendo le funzioni preposte e, in particolare, il Medico competente ed attivando una funzione aziendale di monitoraggio costante degli aggiornamenti inerenti l’evento, visitando i siti web dell’OMS, delle Regioni coinvolte e le FAQ del Ministero della Salute.
Nei Comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 (c.d. “Zona rossa”):
a. Confermata la quarantena;
b. Chiusura uffici pubblici e attività commerciali;
c. Sospensione dei trasporti di merci e persone;
d. Sospensione attività lavorative per le imprese localizzate nella zona e per i lavoratori residenti operanti altrove;
e. Sospensioni di manifestazioni ed eventi.
Con riferimento ai punti b), c), d) sono fatti salvi pubblica utilità e servizi essenziali.
Inoltre, con Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, sono state disposte “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”:
• Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL in scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020.
• Cassa integrazione: possibilità di richiedere la cassa integrazione ordinaria con procedura semplificata, senza consultazione sindacale e per un massimo di 3 mesi. Per le imprese che avessero fatto ricorso alla Cassa integrazione straordinaria prima dell’emergenza sanitaria, è introdotta la possibilità di sostituire l’ammortizzatore con la Cassa integrazione ordinaria. Per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive nella zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, è introdotta la possibilità di accedere Cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
• Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, agenti commerciali, professionisti e lavoratori autonomi, è prevista la corresponsione di un’indennità mensile pari a 500 Euro, parametrata all’effettiva durata della sospensione dell’attività.
L’articolo completo dell’Avv. Luigi Colantuoni è disponibile al link sottostante