“L’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) ai tempi del COVID-19” di Giuseppe M. Cannella

Pubblichiamo l’approfondimento “L’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) ai tempi del COVID-19” dell’Avv. Giuseppe M. Cannella dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

L’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) ai tempi del COVID-19

L’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, richiama, nel catalogo dei c.d. reati presupposto, le fattispecie di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale ove tali reati siano commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro e sia identificabile un interesse o vantaggio per l’ente.

Pertanto, l’omessa adozione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori, in una situazione di così grave rischio epidemiologico come quella che investe attualmente il nostro Paese, potrebbe esporre l’ente alla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs 231/2001, che si andrebbe ad aggiungere alla responsabilità penale del Datore di Lavoro e delle altre figure di garanzia previste dal D.Lgs. 81/2008.

Per evitare di incorrere in responsabilità, quindi, gli enti debbono valutare attentamente il rischio di contagio cui sono esposti i propri dipendenti nel contesto lavorativo e adottare misure idonee ad impedire o comunque mitigare il concretizzarsi di tale rischio.

L’articolo completo dell’Avv. Giuseppe M. Cannella è disponibile al link sottostante

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