A chiarirlo è una nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail, nella quale è precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle specifiche cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Si presume, infatti, che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte. Sono tutelati, inoltre, anche i casi di contagio da Covid-19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano quindi come infortuni in itinere.
Gli operatori che risultino positivi al test di conferma del contagio sono ammessi alla tutela dell’Inail, che si estende a tutte le conseguenze dell’infortunio. Nei casi di infezione da nuovo Coronavirus, in particolare, copre l’astensione dal lavoro dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.
L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, come per gli altri casi di infortunio sono tenute a effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail. È confermato, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio.