Segnaliamo in particolare l’inserimento del SARS-CoV-2 nella tabella dei virus, classificato nel gruppo 3.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 07/10/2020
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020
Il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 contiene il recepimento della direttiva (UE) 2020/739 che ha modificato l’allegato III della direttiva 2000/54/CE, recepita in Italia nel Titolo X del D.Lgs. 81/08.
Questo recepimento comporta la modifica dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 (elenco degli agenti biologici classificati) con l’inserimento del SARS-CoV-2 nella tabella dei virus, classificato nel gruppo 3.
Di seguito il testo dell’art. 4 del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020.
ART. 4
Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo
1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: “Coronaviridae – 2” è inserita la seguente: “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3”; la nota 0a) è così formulata: “0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.”.