Pertanto, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “non risponde di quelle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere; risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere, tra cui sicuramente può ricomprendersi l’assenza dei ponteggi o delle impalcature (su una sola facciata o sull’intero manufatto)”.
La Corte di cassazione ha anche precisato che “la sua funzione di alta vigilanza ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo”.
Nel caso di specie “il piano di sicurezza prevedeva l’installazione di ponteggi intorno al fabbricato in corso di costruzione” e “proprio sul lato ove la vittima lavorava ed è precipitata mancava il ponteggio”. Da qui la responsabilità del coordinatore, al quale è stata contestata la condotta di mancata alta vigilanza.