Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5802 – Lavorazioni in prossimità di linee elettriche. Responsabilità del committente per omessa nomina dei coordinatori per la sicurezza e omessa verifica delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni.
La Corte di Cassazione in questa sentenza ha ricordato che “nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente si è più nettamente associata alla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione”.
Infatti le più recenti pronunce hanno tratteggiato “la posizione di garanzia ex lege del committente, quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera e che, in quanto tale, ha piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza”.
Inoltre “si è specificato che il committente può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formale accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato da responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo” e, con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori si è chiarito che il committente non possa limitarsi a verifiche meramente «formali», dovendo egli svolgere «controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia».
La Suprema Corte ha poi ricordato che il T.U. n. 81/2008 «ha sostanzialmente riproposto la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 494/1996, con alcune modifiche che delineano meglio l’ambito di responsabilità del committente privato, rispetto al quale la normativa disegna oramai una chiara ed autonoma posizione di garanzia rispetto all’appaltatore, indipendentemente dalla qualifica del committente quale “datore di lavoro”» e «la prima di tali modifiche riguarda la distinzione della fase di progettazione da quella di esecuzione dell’opera».
Infatti l’attuale art. 90 “prevede che le misure generali di sicurezza elencate nell’art.15 ricadano tra gli obblighi del committente nella (sola) fase di progettazione dell’opera, con particolare riferimento «al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente» (art. 90, comma 1, lett. a); e «all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro» (art. 90, comma 1, lett. b)”.
Fonte: Olympus.uniurb