Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2021, n. 3924 – Infortunio del manutentore meccanico durante le operazioni di sostituzione e di manutenzione dei cilindri. Mancanza di adeguata valutazione dei rischi connessi alle specifiche lavorazioni.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti nei confronti del capo-area “in ragione del ruolo ricoperto nell’organizzazione aziendale, tanto i profili di colpa generica che quelli di colpa specifica ex art. 28 co. 2 lett. a D.lgs. 81/08 (norma secondo cui il documento di valutazione dei rischi deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa)”.
Inoltre “nel momento in cui l’opera del manutentore si era palesata tanto frequente quanto necessaria, corretto appare il rilievo operato dai giudici di merito che fosse insorto in capo al responsabile dell’area, ma anche della stessa azienda, l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio di tali operazioni, ancora più pericolose in quanto il modus operandi prescelto, divenuto prassi, era di per sé pericoloso”.
Infatti “se è vero che l’incidente si sia verificato per una serie di disattenzioni ma anche di inefficienze/insufficienze strutturali, il rischio da prevenire nel caso di specie era proprio quello che ha determinato l’infortunio”.
La Suprema Corte ha infine ricordato che “in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”.
Fonte: Olympus.uniurb