Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2021, n. 7931 – Lavoratore distaccato investito dal carrello elevatore. Responsabilità del distaccatario
In questa sentenza la Suprema Corte ha precisato che «in tema di eventuale responsabilità del distaccatario deve farsi riferimento al principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 31300 del 19/04/2013, Farinotti ed altro, Rv. 256397-01, secondo cui “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro distaccante, il quale aveva dato corso al distacco senza essersi accertato della sussistenza delle condizioni di sicurezza del cantiere ove il dipendente avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa)”».
La Suprema Corte ha evidenziato che «si tratta di condivisibile affermazione in linea con i precedenti di Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008, AnsaIoni, Rv. 241021-01 “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita” e di Sez. 4, n. 10043 del 08/07/19945, Vigani ed altro, Rv. 200149-01 “Qualora un’impresa edile incaricata dell’esecuzione di opere concernenti uno stabile si rivolga per l’allestimento della necessaria impalcatura ad una ditta che invii sul posto operai specializzati, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro dei detti operai, pur se momentaneamente distaccati presso il cantiere di altra impresa. Nè i poteri doveri del datore di lavoro potrebbero essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati. (Nella fattispecie, l’operaio, che lavorava privo di cintura di sicurezza perché quella posta a disposizione del datore di lavoro non era regolare, era caduto dal ponteggio in costruzione, anche a seguito della rottura della tavola la quale era stata fornita, insieme con i tubi, dall’impresa presso il cui cantiere era stato distaccato. Del reato di omicidio colposo erano stati ritenuti responsabili sia il datore di lavoro della vittima che l’imprenditore, titolare del cantiere)”».
Fonte: Olympus.uniurb