Cassazione Penale, Sez. 4, 26 maggio 2021, n. 20810 – Morte del lavoratore in nero sul cestello della PLE a seguito di contatto con la linea elettrica area: responsabilità del coordinatore per la sicurezza.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità». Infatti, le disposizioni antinfortunistiche perseguono «il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli».
Nel caso di specie è stata considerata nella individuazione del determinismo causale «la condotta omissiva delle doverose misure di prevenzione, facenti capo al coordinatore per la sicurezza, che ha redatto un PSC generico definito “burocratizzato”, in cui non si è tenuto conto delle specifiche lavorazione che dovevano essere effettuate nel cantiere e dei rischi connessi all’istallazione delle paratie metalliche in prossimità dei cavi ad alta tensione; senza prevedere alcuna specifica attività di coordinamento tra le ditte operanti nè un controllo sulle modalità di sicurezza di cui anche il Pos era carente; senza adottare specifici e formali provvedimenti a fronte della presenza di lavoratori in nero, non qualificati, di cui era stato reso edotto» e ai quali peraltro «erano stati affidati lavori essenziali per la realizzazione dell’opera, caratterizzati da un alta esposizione a rischio». Va evidenziato che il sistema di sicurezza aziendale «di cui al D.Ivo n.81/2008 si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili».
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che «il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente». E’ chiaro che «al coordinatore per l’esecuzione spettano compiti di “alta vigilanza”, che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative», ma spetta a lui il controllo «sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori». Il C.S.E deve inoltre «segnalare al committente, previa contestazione scritta all’impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un’attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici».
Fonte: Olympus.uniurb