Approfondimento “La prevenzione incendi nello stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti. D.M. 26 luglio 2022” di Diego Cerrone

Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “La prevenzione incendi nello stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti. D.M. 26 luglio 2022” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania.

 

La prevenzione incendi nello stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti. D.M. 26 luglio 2022
di Diego Cerrone

Con il DECRETO 26 luglio 2022 è stata emanata la norma tecnica di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. La norma fa riferimento al nuovo codice di prevenzione incendi. Il Decreto si applica agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Il campo di applicazione della norma riguarda le attività di nuova realizzazione e quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, secondo modalità specificate più appresso.

Le attività ricadenti nel decreto non fanno parte, al momento, dell’elenco allegato al DPR n. 151/2011, né esisteva analoga regola tecnica verticale precedente al codice, anche se, almeno per gli stoccaggi o gli stabilimenti al coperto, accadeva sovente che essi fossero assoggettati all’autorizzazione dei vigili del fuoco per via dei quantitativi di plastica o gomma o carta o altro presenti.

La parte tecnica del Decreto è descritta nell’allegato 1 al Decreto stesso. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’ attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare, altrimenti si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. E’ comunque possibile applicare le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività.

Cominciamo con il chiarire che il decreto si applica agli stoccaggi di rifiuti propriamente detti oppure a quelli che sono al servizio degli impianti di trattamento dei medesimi, esclusi gli inerti e i radioattivi. Esso si applica anche ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore ai 3000 m² (non a quelli temporanei definiti come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti).

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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