Cassazione Penale: incidente a seguito del cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2023, n. 9455 – Soffocamento del lavoratore a seguito del cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento.

 

La Corte di Appello pur riformando la sentenza del Tribunale ha confermato l’affermazione di responsabilità del titolare della ditta esecutrice dei lavori per i seguenti reati:
“reato p. e p. dall’art. 589 c.p., in relazione agli artt. 89 Co. 1 lett. G), 118 CO. 5, 119 Co. 1 lett. B), 90 CO. 3, CO. 4 e CO. 9 lett. A) D. Lgs. 81/2008 perché l’imputato, quale titolare della ditta esecutrice, presso il cantiere ove stava prestando la sua attività lavorativa di scavo il lavoratore vittima dell’infortunio, cagionavan cedi­mento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento cui seguiva il soffocamento del lavoratore presente all’interno dello scavo. Scavo già pra­ticato con l’utilizzo di un escavatore condotto dall’imputato, mediante condotta colposa generica e specifica poiché qualificata da imprudenza, imperizia e negli­genza nonché da violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro consistita nell’omettere di elaborare il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96 lett. G) D. Lgs. 81/2008 e nell’omettere di realizzare la protezione della zona superiore allo scavo e della parete di terra mediante idonee armature di sostegno di cui agli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 81/2008, con il conseguente mancato impedimento dell’evento dannoso prevedibile consistito nel violentissimo cedimento della parete di cui sopra con conseguenti lesioni personali cui seguiva la morte da sindrome asfittica pressochè istantanea della vittima”.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

La sentenza impugnata, opera un buon governo della costante giu­risprudenza di questa Corte secondo cui non vale a escludere la responsabilità del titolare della posizione di garanzia il comportamento negligente del lavoratore in­ fortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento impru­dente (così questa Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321 relativamente ad una fattispecie relativa alle lesioni “da caduta” riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un’i­donea impalcatura – “trabattello” – nonostante il lavoratore avesse concorso all’e­ vento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).
Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsa­bilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di la­ voro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle diret­tive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
Ed è stato condivisibilmente ribadito (Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018 dep. 2019, Musso, Rv. 275017) che la condotta esorbitante ed imprevedibilmente col­posa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio go­vernata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in quel caso la Corte di legittimità ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la respon­sabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloc­care una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva intro­dotto una mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito pa­lanchino di cui era stato dotato). E, ribadendo il concetto di “rischio eccentrico” altra recente pronuncia (Sez. 4 n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242) ha puntualizzato che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, im­prudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclu­sione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in es­sere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento ve­rificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (si trattava di un caso di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni con­ tenute nel POS e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).
Il ricorso del titolare della ditta esecutrice dei lavori è inammissibile.

Fonte: Olympus.uniurb

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