Ministero del Lavoro, Interpello n. 3/2023 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/08 – Ore di frequenza obbligatoria per partecipanti ai corsi di formazione RLS

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), D.lgs. n. 81/2008.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 3/2022 del 12/06/2023

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del D.Lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023
Destinatario: Regione Sardegna

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito: “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che: (…)

la Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenutispecifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.

Fonte: Ministero del lavoro

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