Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “La prevenzione incendi quale lex specialis” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania e dell’Arch. Maria Angelina D’Agostino, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza Tecnica della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania.
La prevenzione incendi quale lex specialis
di Diego Cerrone e Maria Angelina D’Agostino
Talvolta la giurisprudenza chiarisce i dubbi inerenti la prevenzione incendi. Si dice che “lex specialis derogat generali” ovvero “una norma speciale prevale su quella generale”. Non è quindi sempre vero che la norma di rango superiore prevale su quella di norma inferiore? Oppure accade il contrario, se quella di rango inferiore è una norma specifica del settore di cui si tratta? La norma generale si applicherà comunque ai casi non specifici. Talvolta la norma generale include in sé il richiamo ad una eventuale norma specifica, ad esempio quando afferma eccezioni del tipo “… salvo quanto prescritto…”.
In realtà il criterio di specialità è recessivo rispetto al criterio gerarchico, espresso dal brocardo “lex superior derogat inferiori”; pertanto, la norma speciale non deroga la norma generale posta da una fonte del diritto di rango superiore. Poniamoci di fronte a quesiti di ordine pratico per capire come approcciare il problema.
Quesito 1
Il D.L.vo n. 81/2008, come appresso modificato, regolamenta i luoghi di lavoro, specificandone i requisiti all’allegato IV. Più precisamente viene assunto, al punto 1.5.5 dell’allegato citato, che “le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio”. Evidentemente la norma non ammette deroghe a tale altezza minima. Lo stesso D.L.vo impone, in successione, la larghezza delle uscite di emergenza dai locali, ovvero:
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali qui svolti, comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che vi si svolgono più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
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Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro
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