Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2023, n. 49495 – Mancanza nel DVR di un’analisi del pericolo cui era concretamente esposto qualsiasi lavoratore all’atto di accedere nell’area di caricamento automatico delle billette destinate alla pressa.
La Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale nei confronti dell’imputato, in qualità di direttore generale e procuratore, accusato del reato previsto dall’art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3. Era contestato all’imputato di avere cagionato gravi lesioni personali al lavoratore infortunato per colpa generica nonchè per colpa specifica consistita nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 2, lett. a). Nello specifico l’imputato non aveva valutato tutti i rischi connessi all’area esterna di caricamento automatico delle billette della pressa, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi cui si trovasse esposto il lavoratore all’atto dell’entrata nella camera insonorizzata per eventuali operazioni di manutenzione.
Il fatto: il lavoratore al fine di sistemare un malfunzionamento nella zona di caricamento delle billette sui rulli di avanzamento, era entrato nella cabina insonorizzata per sistemare il sensore di rilevamento ed era stato investito al torace da una billetta che gli aveva cagionato gravi lesioni personali.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha esposto che il documento di valutazione dei rischi non conteneva alcuna analisi del pericolo cui era concretamente esposto qualsiasi lavoratore all’atto di accedere nell’area di caricamento automatico delle billette destinate alla pressa, con specifico riferimento a quello derivante dall’eventuale contatto con gli organi in movimento dell’apparecchiatura. La motivazione della Corte territoriale appare quindi del tutto conforme ai consolidati principi in base ai quali – in tema di prevenzione degli infortuni – il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253; Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep.2017, Furlan, Rv. 270355; Sez. 4, n. 7093 del 11/11/2021, dep. 2022, Malenchini, Rv. 282672, in motivazione).
I giudici di merito – in conformità con i predetti principi – hanno quindi ritenuto che l’omessa predisposizione del documento di valutazione dello specifico rischio sia idoneo a fondare un addebito colposo nei confronti del datore di lavoro, in quanto il relativo inadempimento ha concretamente impedito l’apprestamento di uno strumento cautelare specifico che avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso.
Fonte: Olympus.uniurb