Cassazione Penale: elettrocuzione in cantiere e assenza di persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV)

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 marzo 2024, n. 9902 – Elettrocuzione in cantiere. Assenza di persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV).

 

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza dal Tribunale nei confronti del titolare della ditta esecutrice di lavori di installazione di impianti elettrici di cantiere, imputato del reato previsto dall’art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all’art.583, comma 1, n.1, cod.pen. e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
All’imputato era stato contestato di avere – con colpa generica consistente in negligenza, imprudenza e imperizia nonché con colpa specifica consistente nella violazione dell’art.82, comma 1, lett.b), del T.U. emesso con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – inviato due lavoratori a effettuare la sostituzione del cavo di alimentazione generale del cantiere nonostante si trattasse di soggetti privi della necessaria formazione professionale, ponendo così in essere la causa dell’infortunio occorso ad uno dei lavoratori il quale, incaricato di distaccare il cavo di alimentazione del cantiere, non avendo previamente isolato e posto fuori tensione la morsettiera cui esso era attaccato e procedendo unicamente con una brugola metallica, aveva subito una elettrocuzione che gli aveva cagionato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni.
Sulla base delle risultanze istruttorie, era emerso che il lavoratore infortunato era stato inviato presso il cantiere al fine di sostituire il cavo di alimentazione che forniva energia, agganciato al quadro generale della dittap, a propria volta collegato al contatore ENEL; che l’altro lavoratore, che ricopriva il ruolo di caposquadra, aveva indicato alla vittima dell’infortunio quali fossero i cavi da staccare, ovvero quelli posti a “valle”, colleganti il quadro elettrico con il cantiere e posti a circa due metri di altezza; che, al fine di compiere tale operazione, era necessario lavorare in assenza di tensione elettrica, di modo che era stata tolta la corrente all’interruttore generale di cantiere ma che tale operazione non aveva comportato la disattivazione dell’erogazione da parte del generatore ENEL, collegato al quadro di cantiere tramite i cavi “a monte”; che l’infortunato, nel tentare di staccare i cavi, aveva quindi lavorato su quelli “a monte” tramite una brugola, ricevendo immediatamente una scossa elettrica che gli aveva cagionato lesioni personali.
La Corte territoriale ha quindi rilevato che, sulla base della prospettazione accolta nella sentenza di primo grado, nei confronti dell’imputato – quale capocantiere e preposto – era stato ravvisato il mancato rispetto della normativa tecnica CEI 11-27:2014-01, che prescrive che i lavori in prossimità di tensione elettrica devono essere compiuti da persona esperta (PES) o avvertita (PAV) mentre le persone comuni (PEC) sono abilitate a svolgere tali lavori solo sotto la supervisione di un PES o di una PAV, qualifiche possedute dal solo imputato; che l’attività del lavoratore infortunato doveva ritenersi essere stata svolta, quanto meno, in prossimità di parti attive in quanto nelle immediate vicinanze di cavi attraversati da corrente elettrica; che non poteva ritenersi applicabile la clausola 6.4.2 della normativa tecnica, che consente al PEC di operare in autonomia sul luogo di lavoro in tensione attraverso mezzi che consentano il mancato contatto tra l’agente con la zona di lavoro sotto tensione, in quanto il lavoratore non era stato dotato di alcun dispositivo di sicurezza; che non assumevano rilievo, in punto di giudizio controfattuale, le indicazioni fornite dal lavoratore illeso, essendo lo stesso comunque soggetto privo delle necessarie fondamenta teoriche per la gestione del rischio, la quale doveva invece integralmente essere ricondotta al solo imputato.
In punto di nesso causale, il giudice di primo grado aveva altresì argomentato che il rischio creato non poteva dirsi eccentrico in quanto le lavorazioni effettuate nella contingenza rientravano nella sfera di rischio riconducibile alla posizione di garanzia rivestita dall’imputato, pur in presenza di un evidente errore da parte della persona offesa.
La Corte ha rigettato il motivo di appello inerente al dedotto difetto di colpa in capo al datore di lavoro, con specifico riferimento all’argomentazione in base alla quale il lavoro sui cavi presupponeva il necessario distacco dell’interruttore del contatore ENEL, sulla base di un’indicazione che l’imputato avrebbe asseritamente impartito la mattina stessa dell’incidente e che il lavoratore illeso, disattivando il solo contatore di cantiere, avrebbe scientemente disatteso.
Sul punto, i giudici di appello hanno comunque ritenuto ravvisabile un profilo di colpa in capo all’imputato derivante dal difetto di organizzazione del lavoro per non essersi sincerato delle condizioni in cui i due dipendenti avrebbero dovuto operare, con specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere al distacco del contatore ENEL in dipendenza della disponibilità della relativa chiave, elemento di fatto che la sua posizione di garanzia gli avrebbe imposto di accertare, accettando quindi il rischio – non eccentrico o imprevedibile – che i dipendenti staccassero il solo contatore di cantiere trasformando quindi il lavoro come svolto “in prossimità” di tensione; ha quindi rilevato che l’imputato aveva omesso di recarsi sul posto e di verificare personalmente le modalità di esecuzione delle opere, limitandosi ad affidarle a due persone prive della necessaria preparazione quanto alla gestione del rischio elettrico e senza dare le necessarie istruzioni dipendenti dalla omessa accessibilità del contatore ENEL.
La Corte ha altresì rilevato che, sulla base delle predette argomentazioni, doveva ritenersi infondato anche il motivo di appello riguardante la pretesa interruzione del nesso di causalità; ha argomentato che gli errori ascrivibili ai lavoratori – ovvero il disinserimento del solo contatore del cantiere (lavoratore illeso) e l’errata individuazione dei cavi sui quali intervenire (lavoratore infortunato) – non erano estranei rispetto alla sfera di rischio gestita dal responsabile, non integrando tali condotte fatti abnormi tali da eliminare il necessario rapporto di causalità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.

Il ricorso è inammissibile.
Per leggere le motivazioni andare alla sentenza completa.

Fonte: Olympus.uniurb

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