Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2024, n. 17683 – Ribaltamento di una parete sul lavoratore della ditta appaltatrice e responsabilità della committente. Interferenze e valutazione dei rischi.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta all’imputata quale Presidente del Consiglio di amministrazione della ditta A di prefabbricati industriali in cooperazione con l’amministratore unico della ditta B del lavoratore infortunato (nei confronti del quale si è proceduto separatamente).
Il capo di imputazione attiene all’art. 590 commi 1,2,3 e 113 cod.pen. perché per colpa generica e specifica, in violazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 18 comma 1 lett c,e,f, 28 comma 2 lett. a) e b), 36 comma 1 lett. a) comma 2 lett. a) e comma 4,37 commi 1,3,4,5 D.Lgs. 81/2008, l’imputata adottava un Documento di Valutazione dei Rischi che non conteneva alcuna indicazione relativa ai pericoli connessi alle operazioni di immagazzinamento e stoccaggio dei prefabbricati e non fornivano a lavoratore, dipendente della ditta B che aveva stipulato un contratto di appalto con la ditta A per la lavorazione delle strutture prefabbricate, adeguate informazioni e idonea formazione sui rischi per la salute e la sicurezza del lavoro e in particolare su quelli specifici derivanti dalle mansioni a lui demandate.
Il lavoratore mentre stava verniciando all’interno dei locali della ditta A un pannello per parete prefabbricato di circa 5 metri di lunghezza e 1,35 di larghezza e aver tinteggiato tutta la superficie, restando esclusa solo la parte coperta da una verga di ferro che fungeva da fermo del pannello, rimossa tale verga, sganciava il pannello che si piegava contro di lui e, a causa del peso, gli cadeva addosso, spingendo contro anche un altro pannello retrostante, e gli procurava lo schiacciamento del torace e del bacino e una malattia conseguente per un tempo superiore ai quaranta giorni. A seguito dell’infortunio la persona offesa ha riportato un’invalidità permanete del 30% e che non è riuscito a trovare altra occupazione compatibile con le condizioni fisiche.
La Corte di appello nel confermare l’affermazione di responsabilità penale, dava conto non solo delle dichiarazioni della persona offesa ma anche delle dichiarazioni rese dall’UPG dell’ATS che, a seguito di sopralluogo, aveva rilevato la inadeguatezza del sistema di sicurezza che avrebbe dovuto prevenire ed evitare oscillazioni e cadute dei pannelli; in specie evidenziava che entrambi i documenti di valutazione rischi delle aziende coinvolte non prevedevano l’incastro e il fermo del pannello alla base durante le operazioni di verniciatura né alcuna valutazione dei rischi interferenziali generati dalla presenza presso la ditta A del personale della ditta B adibito alle operazioni di verniciatura. Infatti solo dopo l’infortunio le aziende in questione avevano corretto i DVR prevedendo alla base del pannello l’incastro cd. femmina che doveva servire a mantenere in equilibrio la parete insieme alle verghe laterali.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso ripercorre le censure già proposte in appello senza confrontarsi adeguatamente con le risposte e le argomentazioni della Corte territoriale.
Preme quindi evidenziare che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili – come avvenuto nel caso di specie – della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
Va inoltre qui riaffermato il principio che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in uno stesso luogo operino più lavoratori, dipendenti da diversi datori di lavoro, ciascuno di questi, anche se subappaltatore, è tenuto all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mentre il solo datore di lavoro committente è altresì tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), previsto dall’art. 26, comma 3, D.Lgs. menzionato. (Sez. 3 – n. 5907 del 11/01/2023 Rv. 284187 – 01)
I riferimenti normativi richiamati e la pertinente interpretazione giurisprudenziale inducono a ritenere che ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle “interferenze” con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente. Ogni datore di lavoro, infatti, è tenuto, a norma dell’art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008, ad effettuare “la valutazione di tutti i rischi”, e, a norma dell’art. 28, comma 2, ad apprestare le misure di prevenzione e di protezione che si rendono necessarie in conseguenza della valutazione di tali rischi. Né l’obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa può essere escluso con riferimento ai rischi da “interferenze” perché il dovere di elaborare un unitario documento di valutazione di tali rischi, il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), grava esclusivamente sul datore di lavoro-committente.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare “ex lege” di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256635 – 01 Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 263014 – 01.
La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, giacché, dopo aver chiaramente delineato la posizione di garanzia dell’imputata, nella qualità di datore di lavoro committente tenuto al rispetto di una serie di regole cautelari specifiche inerenti alle fasi di lavorazione inerenti la propria attività di produzione di prefabbricati e alla correlata pericolosità di determinate operazioni afferenti la rifinitura, ha omesso di prevedere idonee misure di sicurezza volte a prevenire il ribaltamento delle pareti di notevoli dimensioni e garantire la stabilità delle stesse.
In conclusione è dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Fonte: Olympus.uniurb