Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2024, n. 20796 – Infortunio con la raspatrice vetusta. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell’impresa.
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del tribunale, ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, e la società per azioni responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen.
I fatti in sintesi (come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito): l’infortunio sul lavoro si è verificato in una fabbrica che produce valvole, nello specifico mentre un’operaia era intenta a provare il funzionamento di una macchina detta “raspatrice piccola semiautomatica”- che per circa dieci anni non era stata adoperata e poi era stata rimessa in funzione dopo varie riparazioni e alla quale era stata volontariamente tolta una protezione prima esistente – è accaduto che il pistone del congegno ha spinto la mano destra della donna dentro il cassetto verso la spazzola in movimento, procurandole lesioni gravi.
Si è ritenuto responsabile l’imputato, datore di lavoro e presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni, per colpa consistita nella mancata valutazione o sottovalutazione del rischio derivante dell’impiego di quella macchina nel relativo documento DVR obbligatorio, contenutisticamente lacunoso, oltre che privo di data certa e per avere messo a disposizione dei lavoratori la raspatrice vetusta e priva del libretto di istruzioni, che presentava problemi di funzionamento e a cui era stata asportata una protezione, quindi pericolosa.
La società è stata ritenuta, invece, responsabile della violazione amministrativa contestata e si è sottolineato il risparmio derivante della mancata manutenzione ovvero alla mancata sostituzione dei dispositivi non funzionati della macchina raspatrice in questione.
Ricorrono per la cassazione l’imputato e la società per azioni.
La cassazione annulla senza rinvio la sentenza nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per prescrizione e dichiara inammissibile il ricorso della società per azioni.
A proposito della sussistenza nel caso di specie di un qualche vantaggio nell’interesse dell’ente si evidenzia che la società ha deciso di “riesumare” un apparecchio in disuso e tenuto in magazzino per dieci anni che presentava plurimi problemi di funzionamento per riuscire ad evadere un ordire di valvole che non potevano essere fabbricate con altre macchine più moderne e ciò comporta un vantaggio economico che appare quantitativamente rilevante.
Fonte: Olympus.uniurb