Cassazione Penale: individuazione del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Cassazione Penale, Sez. 3, 18 luglio 2024, n. 29105 – Individuazione del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

 

Il Tribunale ha condannato l’imputato, in qualità di Sindaco, in relazione a plurime violazioni a disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) e b), 18, comma 1, lett. a) e c), 37, 37, 45 D.Lgs. n. 81 del 2008 (capi A, B, C, D, E, F, G).
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione in primo luogo in relazione all’attribuzione della veste di datore di lavoro, nonostante l’adozione da parte del Comune di un Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), nel quale si prevedeva l’individuazione di un dirigente dotato di poteri gestionali in materia sanitaria e di valutazione dei rischi, in persona del responsabile dell’Ufficio Tecnico, che aveva anche poteri autonomi e di spesa, con la conseguente erronea attribuzione al ricorrente della veste di datore di lavoro, da individuarsi nel suddetto dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico.

La sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Il ricorso non era comunque manifestamente infondato, va ricordato infatti che nelle amministrazioni pubbliche spetta agli organi di direzione politica procedere all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità dì datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza di tale individuazione permane in capo ai suddetti organi l’indicata qualità, anche ai fini dell’eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini, Rv. 274263; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267688; Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013, Bendotti, Rv. 256398, relativa a fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del Sindaco che non aveva provveduto ad attribuire ad alcuno la qualità datoriale né, tantomeno, aveva nominato il responsabile del servizio dì prevenzione e protezione).
Inoltre, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a un dirigente o a un funzionario da parte dell’organo di vertice deve essere espressa e accompagnata dal conferimento dei poteri decisionali e di spesa, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione espressa e del conferimento dei necessari poteri, la qualità di datore di lavoro permane in capo all’organo di direzione politica della singola amministrazione (Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini, Rv. 274263, cit.).
Ora, nel caso in esame, il ricorrente lamentava la mancata considerazione da parte del Tribunale dell’attribuzione al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale della posizione di datore di lavoro, in quanto correlata alla possibilità di utilizzare le somme destinate all’adempimento degli obblighi in materia sanitaria e di valutazione dei rischi, come comprovato anche dal fatto che dopo il sopralluogo degli ispettori della A.S.L. che avevano accertato i reati contestati era stato proprio tale responsabile dell’Ufficio Tecnico ad adottare le determine n. 286/17, n. 85/18 e n. 219/18, che avevano sanato le irregolarità e le inadempienze contestate dagli organi ispettivi.
Ciò, tra l’altro, era avvenuto a seguito del sollecito inviatogli dal segretario comunale, che aveva indotto il responsabile ad affidare a terzi i servizi di medico competente, di sorveglianza sanitaria e di prevenzione e protezione, a dimostrazione della pacifica individuazione, all’interno della amministrazione comunale, dello stesso come responsabile della sicurezza (dunque come datore di lavoro al fine dell’assolvimento dei relativi obblighi), con l’attribuzione dei corrispondenti poteri di gestione e spesa, veste da lui stesso riconosciuta, come dimostrato dalla adozione delle suddette determine che avevano sanato le irregolarità riscontrate. Circostanze, probabilmente non adeguatamente considerate dal Tribunale.

Fonte: Olympus.uniurb

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