Approvato alla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1532-bis recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
La Camera dei Deputati ha approvato, il 9 ottobre 2024, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il disegno di legge, derivante dallo stralcio del progetto iniziale A.C. 1532 e il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame parlamentare e risulta composto da 34 articoli. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Le principali novità contenute nel disegno di legge riguardano: la salute e sicurezza sul lavoro (art. 1); il lavoro subordinato e la cassa integrazione (art. 6); la somministrazione di lavoro (art. 10); l’interpretazione autentica per le attività stagionali (art. 11); il periodo di prova (art. 13); lo smart working (art. 14); l’apprendistato (art. 16 e 18); i contratti misti (art. 17); le dimissioni e la risoluzione per assenza ingiustificata (art. 19); le conciliazioni telematiche (art. 20).
In materia di tutela e sicurezza sul lavoro il DDL prevede con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1):
- che almeno quattro componenti della Commissione per gli interpelli abbiano un profilo professionale giuridico;
- che il Ministero della salute aggiorni l’elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
- che l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- la soppressione dell’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
- il differimento dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla conclusione, previa consultazione delle parti sociali, di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza;
- che in via generale sia l’azienda sanitaria locale l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente;
- una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l’altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;
- l’abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81 del 2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro;
la redazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all’anno precedente.
Fonte: Camera dei Deputati
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