Il Decreto 21 luglio 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 211 del 11/09/2025. Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 luglio 2025
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 211 del 11/09/2025
Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Soggetti obbligati
Art. 4 – Obiettivi e obblighi quantitativi nazionali per il periodo 2025-2030
Art. 5 – Requisiti e modalità di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi
Art. 6 – Soggetti ammessi alla presentazione e alla realizzazione dei progetti
Art. 7 – Procedura di valutazione e certificazione dei risparmi energetici
Art. 8 – Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
Art. 9 – Controlli
Art. 10 – Esiti dei controlli e sanzioni
Art. 11 – Adempimenti dei soggetti obbligati e verifiche
Art. 12 – Copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi
Art. 13 – Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica
Art. 14 – Corrispettivi a carico dei soggetti incentivati per la copertura dei costi operativi
Art. 15 – Mercato dei certificati bianchi
Art. 16 – Cumulabilità
Art. 17 – Sistema a base d’asta
Art. 18 – Rapporti relativi allo stato di attuazione
Art. 19 – Misure di semplificazione e accompagnamento
Art. 20 – Disposizioni transitorie
Art. 21 – Meccanismi di stabilità e disposizioni finali
Allegato 1 – Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
Allegato 2 – Modalità riconoscimento dei certificati bianchi
Fonte: Gazzetta Ufficiale