Con la nota INL n. 7269, del 3 settembre 2025, si forniscono precisazioni relative all’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”.
La nota n. 7269, del 3 settembre 2025, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – indirizzata agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali del lavoro, alle Direzioni interregionali del lavoro e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – specifica che le comunicazioni inerenti l’inizio del cantiere e il piano di lavoro per la rimozione amianto vanno inviate alle ASL competenti per territorio.
Nota INL n. 7269 – 3 settembre 2025
OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni
In considerazione delle diverse segnalazioni pervenute a questa Direzione centrale concernenti l’inosservanza delle indicazioni previste dall’Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. n. 81/2008 (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), si precisa quanto segue.
Come è noto, la legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 per “organo di vigilanza” deve intendersi sia ASL che INL.
In attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in seno al Comitato ex art 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stato costituito un tavolo tecnico, INL – Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato Regioni, ovvero “CSR, 27 luglio 2022. n. 142 – Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13 d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021”, al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte.
In particolar modo, l’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle “competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021” e che, “nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione”.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, ad oggi si adempie all’obbligo previsto dagli artt. 250 e 256 del d. lgs. n. 81/2008 con l’invio alla sola ASL delle relative comunicazioni.
Fonte: INL