La responsabilità per la salute e sicurezza sul lavoro nelle ASL e Aziende Ospedaliere

La responsabilità per la salute e sicurezza sul lavoro non ricade più sulla figura apicale, ma sui dirigenti con effettivi poteri gestionali e di spesa. Nelle aziende sanitarie, il direttore di un ospedale, distretto o dipartimento con autonomia gestionale assume la qualifica di datore di lavoro. È fondamentale una chiara divisione dei ruoli, poiché i dirigenti possono essere chiamati a rispondere penalmente. La Cassazione conferma un approccio sostanziale basato sull’effettiva realtà organizzativa.

 

A partire da quanto affermato dalla sentenza – Cassazione Penale, Sez. 3, 16 giugno 2025, n. 22584 – Domenico Della Porta, referente Federsanità Salute e Sicurezza sul Lavoro scrive l’articolo “Responsabilità sicurezza: nelle ASL risponde chi ha poteri gestionali effettivi” pubblicato su Quotidiano Sanità.

E’ stato chiarito con una recente Sentenza della Cassazione, pubblicata qualche mese addietro, che la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti non decade più sul Presidente del Consiglio di Amministrazione o sul Direttore Generale di una Azienda di grande dimensione ma sui soggetti preposti alla direzione di una unità produttiva che assumano la veste di datore di lavoro in relazione agli adempimenti per i quali dispongono dei mezzi e del potere di realizzarli, attraverso la definizione di funzione.
Con il provvedimento n. 22584 del 16 giugno 2025, la terza sezione penale della Suprema Corte è stato infatti affermato che nelle aziende di grandi dimensioni, quindi anche ASL e Aziende Ospedaliere, esiste una pluralità di datori di lavoro prevenzionistici, non legata alla posizione formale, ma all’effettivo potere decisionale e finanziario nell’ambito di unità produttive autonome.
Nel caso di una Azienda Sanitaria, perciò, un direttore di un ospedale, di un dipartimento strutturale, di un distretto sanitario e così via secondo gli Atti Aziendali, se dotato di autonomia gestoria, finanziaria e di spesa, assume la qualifica di datore di lavoro per quella specifica unità, indipendentemente dalla carica apicale del legale rappresentante.
La sentenza enfatizza un approccio sostanziale, dove la responsabilità per la sicurezza sul lavoro dipende dall’effettivo esercizio di poteri gestionali e decisionale, non dalla mera posizione formale.

… (l’articolo continua al link sottostante)

Fonte: Quotidiano Sanità

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Vai alla notizia “Cassazione Penale: i dirigenti delle unità produttive sono i datori di lavoro ai fini prevenzionistici, assolto il presidente del CdA” del 14/07/2025…

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