Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: “Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 3/2025 del 13/10/2025
Istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Destinatario: ANPIT – Associazione Nazionale per Industria e Terziario
Si fa riferimento all’istanza di interpello presentata dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) che chiede se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’INL, si rappresenta quanto segue.
(…)
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.
Fonte: Ministero del lavoro