Trasporto merci pericolose, la Direttiva UE 2025/1801 stabilisce nuove regole per i controlli su strada

La Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025 che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 31/10/2025.

 

La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801 che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 in materia di controlli su strada dei trasporti di merci pericolose.
Le principali novità introdotte riguardano: l’introduzione di una nuova lista di controllo per le ispezioni su strada, destinata a tutti gli organismi nazionali di vigilanza con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione Europea; una nuova classificazione delle infrazioni in tre livelli di rischio (alto, medio e basso), come previsto dal regolamento (UE) 2016/403, per valutare l’impatto delle violazioni; l’adeguamento dei riferimenti alle norme ADR più recenti, con l’obiettivo di rendere i controlli più chiari, coerenti e di facilitare la raccolta dei dati che gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione.
La Direttiva entrerà in vigore il 2 novembre 2025 e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 23 giugno 2026.

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 31/10/2025
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2025
che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

Articolo 1 – Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999
Articolo 2 – Recepimento
Articolo 3 – Entrata in vigore
Articolo 4 – Destinatari
ALLEGATO
ALLEGATO I – Lista di controllo per i controlli su strada
ALLEGATO II – Infrazioni

Fonte:  EUR-Lex

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