Trasporto marittimo di merci pericolose, in Gazzetta il Decreto di modifica relativo alle merci allo stato gassoso

Il Decreto 23 ottobre 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 04/11/2025. Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime».

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2025
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 04/11/2025

Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime». (25A05878)

Articolo unico
La lettera f), comma 1, dell’art. 22, del decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, è abrogata e sostituita dalla seguente: «Stive, quali definite all’art. 2, comma 1, lettera gg), (escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera, quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera hh), in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all’1%, ovvero del 5% esclusivamente nel caso di allibo di gas metano. Tale controllo si riferisce sia alla nave che cede il carico sia a quella ricevente. Per l’effettuazione di tale verifica i comandanti delle rispettive navi si dovranno avvalere del consulente chimico di porto, il quale rilascerà apposita certificazione attestante il livello di ossigeno nelle stive e negli spazi interbarriera». (…)

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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