Il Decreto 23 ottobre 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 04/11/2025. Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime».
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2025
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 04/11/2025
Articolo unico
La lettera f), comma 1, dell’art. 22, del decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, è abrogata e sostituita dalla seguente: «Stive, quali definite all’art. 2, comma 1, lettera gg), (escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera, quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera hh), in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all’1%, ovvero del 5% esclusivamente nel caso di allibo di gas metano. Tale controllo si riferisce sia alla nave che cede il carico sia a quella ricevente. Per l’effettuazione di tale verifica i comandanti delle rispettive navi si dovranno avvalere del consulente chimico di porto, il quale rilascerà apposita certificazione attestante il livello di ossigeno nelle stive e negli spazi interbarriera». (…)
Fonte: Gazzetta Ufficiale


