Cassazione Penale, Sez. 4, 29 ottobre 2025, n. 35222 – Muletto usato come sollevatore per lavori in quota e caduta del lavoratore.
La Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 590 nonché dell’art. 393 cod. pen., così riqualificata l’originaria contestazione di cui al capo b) ex art. 610 cod. pen., in quanto estinti per prescrizione, confermando nel resto, quanto alle statuizioni civili, la decisione del Tribunale che aveva ritenuto l’imputato responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore.
In particolare era stato contestato all’imputato di avere, per colpa generica e violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costretto il lavoratore infortunato ad installare delle finestre in un capannone di sua proprietà, senza verificare l’idoneità tecnica di costui a svolgere lavori in quota, omettendo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, nonché adibendo il lavoratore alla manovra del muletto sul quale saliva senza preventiva formazione e informazione dei rischi specifici derivanti dall’uso della macchina. Il muletto sarebbe stato usato in modo improprio, ossia per sollevare il lavoratore per svolgere i lavori in quota. Il mezzo, mentre era in movimento, incappava in un cavo elettrico, si inclinava repentinamente facendo cadere il lavoratore che riportava un politrauma con frattura scomposta del calcagno sx e frattura composta del calcagno dx guarite in 174 giorni. L’imputato veniva, inoltre, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 393 cod. pen., così riqualificato il reato sub b) per avere minacciato il lavoratore infortunato di non pagargli il compenso concordato per la fornitura dei beni, se non avesse provveduto anche al montaggio delle finestre.
I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici di merito. L’infortunato veniva contattato dall’imputato per la realizzazione di 8/10 finestre da installare nel capannone sito al piano inferiore della ditta di è titolare, avente altezza pari a 6 metri. Le finestre, del peso di circa 150 chili ciascuna avrebbero dovuto essere montate a una altezza di 4,50 metri e sul posto era collocato un trabatello mobile di altezza pari a 4 metri. L’accordo prevedeva un compenso e aveva ad oggetto solo la realizzazione delle finestre ma non il montaggio, successivamente alla loro realizzazione l’imputato comunicava al lavoratore che se non avesse montato le finestre non gli avrebbe corrisposto l’intero importo e gli metteva a disposizione per le operazioni di montaggio un muletto e un trabattello. Il lavoratore, nonostante le precarie condizioni di lavoro, accettava per timore di perdere l’ingaggio e all’atto del montaggio dell’ultima finestra si trovava sospeso ad una altezza superiore a 2 metri sul carrello elevatore del muletto condotto dall’imputato. Il muletto indietreggiando incappava in un cavo di corrente che serviva per il funzionamento degli attrezzi che il lavoratore stava utilizzando facendogli cosi perdere l’equilibrio, finendo rovinosamente al suolo. L’infortunato veniva sottoposto ad intervento chirurgico ma recuperava l’utilizzo pieno solo del piede destro e solo il 75% della funzionalità del piede sinistro.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dall’imputato.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
L’esame del tessuto motivazionale delle due sentenze di merito, secondo lo schema della c.d. “doppia conforme” resiste alle censure formulate. In particolare, la Corte territoriale ha proceduto alla ricostruzione della dinamica dei fatti sulla scorta della ricostruzione operata dalla persona offesa che ha ritenuto comprovata da quanto riferito da altri testimoni che ha ritenuto privi di interessi personali.
La Corte di appello ha richiamato e fatto propri gli argomenti della sentenza di primo grado laddove è stato evidenziato che il fatto che l’imputato abbia fornito al lavoratore un trabattello, struttura idonea solo a certe condizioni, a svolgere lavori in quota, non escludeva, anzi, fondava la sua responsabilità colposa trattandosi di impalcatura mobile e del tutto inadeguata rispetto all’attività da svolgere, avuto riguardo al peso dei finestroni. La Corte territoriale, infatti, in maniera coerente con le emergenze acquisite ha affermato che “egli avrebbe dovuto dotare il lavoratore, oltre che di dispositivi di sicurezza individuali, di una impalcatura stabile” che consentisse, dopo il sollevamento di un carico così rilevante, il montaggio di ciascun finestrone in totale sicurezza.
La Corte di appello ha respinto gli argomenti afferenti la riconducibilità delle lesioni patite ad una caduta dal trabatello piuttosto che dal muletto e ha valutato che la procedura di montaggio non avrebbe potuto essere eseguita se non vi fosse stata una persona sulla pedana che teneva le finestre, infatti non sarebbe stato possibile portarle in altro modo in quota per montarle. La conclusione evidente era che si trattava di strumento non adatto a sollevare finestre aventi quel peso che avrebbero richiesto una dotazione di sicurezza idonea ad eseguire il lavoro a un’altezza superiore ai quattro metri.
È stata, dunque, ritenuta la responsabilità dell’imputato sia in termini di colpa generica che specifica consistita nel non avere messo a disposizione della parte civile, strumenti idonei e funzionali al corretto svolgimento del lavoro, nel rispetto delle condizioni di sicurezza descritte dal D.Lgs. 81/2008.
Per ragioni di completezza si intende poi sottolineare che non è stata posta in discussione la qualità di committente dell’imputato che aveva commissionato la realizzazione di dieci finestre da montare ad altezza superiore a quattro metri; né è stato messo in dubbio che in tale veste egli rivestisse la qualifica di responsabile dei lavori, rispetto alla quale, peraltro, non è mai stato delegato alcuno, dal che si è inferito che su di lui gravava l’obbligo di vigilare e controllare l’esecuzione dell’opera.
Fonte: Olympus.uniurb


