Cassazione Penale, Sez. 5, 05 dicembre 2025, n. 39438 – Medico aggredito in Ospedale: inquadramento del reato.
La Corte di Appello ha confermato la pronunzia del Tribunale che condannava l’imputata per i reati di cui agli artt.61 n.2) e 583 quater, comma 2, e 336, cod. pen., ascritti ai capi A) e B), ritenuta la contestata aggravante e la continuazione, alla pena di giustizia.
Si contesta il reato di lesioni personali, nei confronti di un medico esercente la professione sanitaria durante il turno di servizio in ospedale che l’imputata aggrediva cagionandole una lesione giudicata guaribile in giorni 5, ed il reato di violenza nei confronti del predetto pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (visitare l’imputata in deroga rispetto al turno di accettazione e all’urgenza della prestazione).
Contro la sentenza l’imputata propone ricorso.
Il ricorso è nel complesso infondato.
L’art. 583 quater cod. pen. la cui attuale rubrica è “Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, è così formulato:
“Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente.” L’articolo in esame come attualmente formulato – anche in relazione alla rubrica – è il risultato degli interventi legislativi di cui alla legge 113/2020 e alla successiva legge n.56/2023. Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma primo, introdotto dall’art.7 D.L.n.8/2007, convertito con modifiche nella l.n.41/2007- che è quello a cui è riconducibile la fattispecie in esame, ma hanno introdotto e poi modificato il comma secondo dell’articolo, estendendo la particolare disciplina sanzionatoria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell’ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, introducendo altresì una sanzione autonoma per la ipotesi di lesioni semplici.
Nel caso di specie, può affermarsi che la descrizione della condotta – che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall’art. 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 583 cod. pen. – si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale.
Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente una professione sanitaria in servizio) e la connessione tra l’azione lesiva posta in essere e l’esercizio di tale qualifica nell’esercizio del servizio (durante il turno di servizio). E’ operata, dunque, una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod. pen.
L’espressione “nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio” opera una ulteriore delimitazione, riconducendo, nell’alveo dell’art. 583 quater, comma primo, cod. pen., i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di esercenti la professione sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l’azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta “nell’esercizio o a causa” delle funzioni o del servizio.
Fonte: Olympus.uniurb


