Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2025, n. 39166 – Autista dipendente della cooperativa cade dal rimorchio: la Cassazione conferma la responsabilità della società proprietaria del mezzo per mancanza dell’asta di chiusura.
La Corte di appello – per quello che qui interessa – confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato in solido la società di trasporti, quale responsabile civile, in relazione al reato di cui all’art. 590, comma terzo, cod. pen., ascritto al legale rappresentante della società cooperativa riconosciuto responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, autista dipendente della cooperativa. Il lavoratore – dopo che il camion di proprietà della società di trasporti, con il quale doveva effettuare un trasporto, era stato caricato di fasci di tubi di acciaio – dovendo richiudere il telo di copertura del rimorchio e non trovando nessuno che gli prestasse l’apposita asta di metallo, non presente sul mezzo, eseguiva detta operazione arrampicandosi sul fascio di tubi riagganciando manualmente il telo sorreggendosi ad una corda. Corda che si sfilandosi provocava la caduta del lavoratore al suolo dal rimorchio di un’altezza di circa tre metri con conseguenti lesioni personali gravi.
La società di trasporti ha interposto ricorso per cassazione.
Il ricorso della società di trasporti è destituito di fondamento.
Nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato che l’infortunio occorso non è dipeso dalla ditta che ha effettuato il trasporto e, dunque, dalla violazione del contratto di appalto, ma dalla mancanza della dotazione del semirimorchio utilizzato. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto di come l’infortunio si sia verificato perché il mezzo impiegato per il trasporto, fornito dalla società di trasporti, non aveva in dotazione l’asta metallica che permette di chiudere in sicurezza il telo di copertura del rimorchio; di come tale deficienza aveva indotto il lavoratore a porre in essere una manovra pericolosa, essendosi dovuto arrampicare sul carico costituito dal fascio di tubi, sorreggendosi ad una corda, al fine di agganciare manualmente detto telo; di come la corda si era filata, facendo rovinare al suolo il lavoratore; di come, dunque, nella causazione del grave infortunio non abbiano avuto nessuna rilevanza causale eventuali violazioni di natura civilistica del contratto di appalto intercorso tra le società.
Del resto, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale, nel caso in cui nell’esecuzione di un lavoro siano coinvolte più imprese, tutti i datori di lavoro devono coordinarsi tra loro al fine di far eseguire il lavoro in sicurezza. Dunque, l’appaltante ed i subappaltanti non possono disinteressarsi rispetto all’adozione di tutti i presidi necessari perché il lavoro sia svolto in sicurezza, a nulla rilevando i profili civilistici e, in particolare, la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, venendo piuttosto in rilievo l’effetto che tale rapporto crea, cioè l’interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077 – 01; Sez.4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity James, Rv. 273257 -01; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267687 – 01).
In altri termini, gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte “la cifra” della loro posizione di garanzia e delimitano l’ambito della rispettiva responsabilità.
Fonte: Olympus.uniurb


