Ministero del Lavoro, Interpello n. 2/2025 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/08 – Applicazione della definizione “luogo di lavoro” per postazioni antincendio boschivo

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: Richiesta di parere in merito all’applicazione del Titolo – II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 2/2025 del 20/11/2025

Oggetto: Richiesta di parere in merito all’applicazione del Titolo – II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.
Destinatario: Regione Siciliana

La Regione Siciliana – Assessorato della salute – Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico – Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione del Titolo – II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”. In particolare, ha inoltrato il quesito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana: «se nel Lavoro AIB (Antincendio boschivo) che è lavoro Agricolo-Forestale ed in particolare nei luoghi ove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto del Comma 2 Lettera d-bis) che afferma che le disposizioni del titolo II “non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola forestale” sono da CONSIDERARSI o NON DA CONSIDERANSI LUOGHI DI LAVORO e pertanto se per le VEDETTE E LE POSTAZIONI AIB E’ APPLICABILE IL TITOLO II LUOGHI DI LAVORO E DI CONSEGUENZA L’ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008».
In merito il citato Comando ha precisato che «i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento della campagna antincendio boschivo sono “lavoratori agricoli appartenenti all’elenco speciale dei lavoratori forestali” (ex art. 45ter della L:R: 16/96 come modificata ed integrata dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ai quali viene applicato il CCNL approvato con DA 19/GAB. del 21/06/2022 (GURS Parte I n. 32 del 14 luglio 2022) di recepimento della parte normativa per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto il 09/12/2021 ed il relativo CIRL approvato con DA del 06/11/2018 (GURS Parte I n. 55 del 21 dicembre 2018). L’assunzione dei predetti lavoratori impiegati per l’antincendio boschivo avviene mediante comunicazione obbligatoria telematica dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quale “azienda agricola” (OMISSIS) per il quale il Dirigente dell’Ispettorato è registrato quale rappresentante legale».

Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione rappresenta, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.
Tanto premesso, ritiene che, in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla citata Corte di Cassazione, nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 codice civile.

Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.

Fonte: Ministero del lavoro

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