Cassazione Penale, Sez. 4, 09 dicembre 2025, n. 39520 – Caduta mortale dal lucernaio e omessa predisposizione dei dispositivi di protezione: posizioni di garanzia di fatto.
Il lavoratore dipendente della ditta II, mentre si trovava sul tetto di un capannone, calpestando un lucernaio in plexiglas a seguito del cedimento dello stesso, precipitò nel vuoto da un’altezza di dodici metri e perse la vita. A seguito di tale infortunio, sono stati chiamati a rispondere a titolo di cooperazione colposa nel reato di cui all’art. 589 cod. pen.: il legale rappresentante della ditta, committente e responsabile dei lavori (tale J) e l’amministratrice della ditta, affidataria dei lavori posti in essere (tale A) entrambi per aver omesso, in violazione dell’art. 159, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 146, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, di realizzare misure di prevenzione collettive (nella specie apposizione di intavolati sottoponti e reti) non fornendo sul luogo ove avrebbero operato i lavoratori, le protezioni necessarie al fine di eliminare il rischio di caduta nel vuoto e A anche per aver violato l’art. 60, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all’art. 18, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, per aver omesso di fornire al lavoratore gli idonei dispositivi di protezione individuali (nella specie cinture di sicurezza), in considerazione dei lavori in quota che stava realizzando (all’altezza di 12 metri).
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha assolto J per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di A in ordine ai reati contestati sub a) e b) dell’imputazione mentre ha dichiarato la medesima imputata responsabile del reato di cui all’art. 589, secondo comma, cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione, che ha sospeso, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile.
La Corte d’Appello, a seguito dell’impugnazione di A, ha confermato la sentenza di primo grado. I giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che durante i lavori di rimozione della copertura in cemento-amianto di un capannone, la ditta II, di cui la ricorrente era amministratrice, appaltatrice principale, non aveva predisposto adeguati sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, come previsto dal Piano di Sicurezza. Le responsabilità operative erano suddivise tra tre imprese, ma spettava ad A l’allestimento delle opere provvisionali.
La mancanza di misure di sicurezza aveva contribuito al verificarsi dell’evento lesivo. A, amministratrice, pur non gestendo direttamente la società, aveva assunto una posizione di garanzia e, omettendo di vigilare sull’adozione delle misure antinfortunistiche, aveva integrato la fattispecie della condotta colposa omissiva.
Avverso tale sentenza, l’imputata ricorre per cassazione.
I motivi di ricorso, in parte da trattare congiuntamente in quanto finalizzati a censurare il modello di responsabilità omissiva colposa sotteso alla decisione impugnata, sono complessivamente infondati.
La ricorrente, nella sostanza, ritiene non conforme a legge l’applicazione delle disposizioni codicistiche in tema di causalità omissiva, in primo luogo del disposto degli artt. 40 e 41 cod.pen, nonché gravemente contraddittoria e illogica la sentenza della Corte d’Appello in quanto basata sull’assunto della responsabilità omissiva della amministratrice e legale rappresentante della società, carica solo formalmente ricoperta, perché ricostruita sulla base del travisamento delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del dibattimento in tema di attribuzione alle società sub appaltatrici degli obblighi di gestione del rischio di caduta dall’alto e di effettività della gestione del rapporto di lavoro della vittima dell’infortunio.
La fonte dell’obbligo, nel caso in esame, deve essere individuata nella titolarità del rapporto di lavoro in capo all’imputata, che ha assunto la veste di amministratore della impresa datrice di lavoro, impegnandosi contrattualmente. Tale interpretazione è confortata dalla lettura del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2 e 299 che definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro i quali rivestano le qualifiche di datore di lavoro, di dirigente o di preposto. Il datore di lavoro è il soggetto “titolare del rapporto di lavoro”, il quale riveste una posizione di garanzia, indipendentemente dalla effettività dello svolgimento delle mansioni tipiche imprenditoriali e datoriali.
L’aspetto della irrilevanza della intestazione apparente o fittizia ai fini dell’assunzione della posizione di garanzia si ricava dal testo del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299, che, nel definire l’esercizio di fatto di poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al soggetto definito nell’art. 2 del decreto legislativo citato.
La norma, nell’estendere gli obblighi di garanzia a coloro i quali, di fatto, svolgono mansioni tipiche delle figure di cui si è detto, non esclude la corresponsabilità di coloro i quali siano formali titolari della qualifica. Permane, dunque, in capo al datore di lavoro la posizione di garanzia attribuitagli dalla legge a meno che questi non abbia investito altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche mediante apposita delega (si veda in argomento Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 19/01/2022, Baccalini, Rv. 282568: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. Solo la delega di funzioni, contemplata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, può essere causa di esonero da responsabilità, in presenza di determinate condizioni, per colui il quale rivesta la qualifica di datore di lavoro (vd. sul punto Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108). Si tratta di requisiti stringenti, non altrimenti sostituibili, in relazione ai quali grava sul datore di lavoro un preciso onere dimostrativo (cfr. Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360).
Va dunque riaffermato il principio secondo cui, in base alla lettura combinata del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2 e 199, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica; le due norme, infatti, prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici.
Va quindi riconfermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019 Rv. 276755 – 02).


