Cassazione Penale, Sez. 3, 10 dicembre 2025, n. 39563 – Infortunio con il trapano a colonna dismesso. Delega e funzioni di alta vigilanza: accolto il ricorso del datore di lavoro.
La Corte d’Appello, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all’imputto ed ha confermato la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen., in relazione all’art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen. perché, in qualità di datore di lavoro quale amministratore delegato della carpenteria, cagionava al dipendente lesioni personali gravi consistenti in frattura esposta del radio e ulna sinistri al terzo distale, per colpa consistita in imprudenza e imperizia negligenza nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente nella violazione dell’art. 2087 codice civile, nella violazione dell’articolo 36 comma 1, lett. a), comma 2, lett. a) decreto legislativo n. 81 del 2008, e art. 70 comma 2, nella parte in cui prescrive che le attrezzature di lavoro debbano essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato 5 del medesimo decreto, da cui scaturiva il mancato impedimento della violenta torsione del braccio sinistro del lavoratore provocata dal trapano a colonna che quest’ultimo stava utilizzando, alla cui punta in rotazione si impigliava uno dei guanti indossati dallo stesso, resa possibile dall’inesistenza di un sistema protettivo idoneo ad impedire l’accesso alle parti mobili e dalla inesistenza di un dispositivo di arresto di emergenza.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.
Il ricorso è fondato.
Occorre muovere dall’accertamento secondo cui il lavoratore dipendente con mansioni di operaio, mentre stava utilizzando un trapano a colonna per forare una guarnizione in gomma, riportava lesioni personali gravi. L’attrezzatura presente in loco, tra cui il trapano a colonna, era stata ereditata dalla società dalla precedente gestione aziendale ed era stata immediatamente scartata in quanto priva di protezioni, marcatura certa, documentazione di sicurezza e manuale di uso e di manutenzione. In particolare, la dismissione del trapano a colonna era avvenuta con il verbale di riunione del 22/01/2019, ma il macchinario, tuttavia, era rimasto presente in officina. Il datore di lavoro aveva deliberato la dismissione del macchinario pericoloso ed aveva conferito delega per la sua esecuzione al direttore tecnico e al preposto.
La sentenza rescindente ha dapprima richiamato i principi secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Rv. 267319) ed ha poi rilevato come la Corte territoriale avesse fondato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato sulla omissione, configurata in termini meramente astratti, dell’obbligo di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori, senza, tuttavia, confrontarsi in concreto con l’organizzazione aziendale in cui l’imputato aveva, non solo delegato le funzioni in materia di sicurezza al direttore tecnico e ad un preposto, ma aveva altresì approntato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione.
La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi su quanto devoluto in sede di annullamento, e cioè di valutare, in presenza di delega di funzioni al preposto, l’adempimento dell’obbligo di vigilanza, come sopra richiamato, nella dimensione procedurale e cioè, quanto al caso concreto, di valutare l’adeguatezza della predisposizione di moduli per l’informazione del datore di lavoro dei rischi di infortuni (modello appositamente predisposto per la prescritta eventuale segnalazione) e la verifica della concreta possibilità da parte del datore di lavoro, in assenza della prevista segnalazione della situazione pericolosa (risultando accertato che il direttore si era avveduto della mancata dismissione la settimana prima dell’infortunio, ma non aveva predisposto alcuna informazione al datore di lavoro), di avere contezza della presenza e dell’utilizzo dei macchinari dismessi nell’officina.
La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello.
Fonte: Olympus.uniurb


