Patente a crediti, emanata una nota INL sulla decurtazione dei punti in caso di accertamento di lavoro sommerso

Con la Nota INL n. 609, del 22 gennaio 2026, indirizzata alle Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro, all’INPS, all’INAIL, al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, al Comando generale della Guardia di finanza e al Coordinamento tecnico delle Regioni si forniscono indicazioni sulle decurtazioni dei punti della patente a crediti in caso di lavoro sommerso.

 

La Nota 22 gennaio 2026, prot. 609 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 198/2025 (di conversione del DL n. 159/2025), che ha modificato il sistema della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri. Le modifiche riguardano le modalità e l’entità delle decurtazioni dei punti in caso di violazioni legate al lavoro sommerso.

Nota INL n. 609 – 22 gennaio 2026

OGGETTO: patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”

Con la conversione, da parte della L. n. 198/2025, del D.L. n. 159/2025 sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto alle quali, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026, si forniscono le prime indicazioni.

L’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), del citato decreto-legge introduce anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.

Al contempo, viene modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Resta sostanzialmente immutato, invece, il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per “l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Tanto premesso, occorre precisare che l’art. 3, comma 5, del decreto-legge ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

Allo stesso modo, per tali violazioni non troverà evidentemente applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello
ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.

Pertanto, ove ad esempio sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24.

Per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.

Come già evidenziato, per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.

Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo
Verbale di prescrizione
Ordinanza ingiunzione divenuta definitiva
Referenti PAC

Fonte: INL

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