Approvata definitivamente, in data 4 marzo 2026, al Senato la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” che introduce novità in materia di sicurezza sul lavoro, formazione e lavoro agile.
Il Senato ha definitivamente approvato, il 4 marzo 2026, successivamente all’approvazione della Camera, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484). Il testo, in attuazione dell’art. 18 della Legge n. 180, dell’11 novembre 2011, (Statuto delle imprese), era stato presentato dal Governo nel maggio dello scorso anno.
La Legge di compone di 26 articoli suddivisi in 6 capi. Gli articoli 10 e 11 apportano novità alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 marzo 2026, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Legge annuale sulle piccole e medie imprese
CAPO I – MISURE PER L’AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE
CAPO II – ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO III – SEMPLIFICAZIONI
CAPO IV – LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI
CAPO V – TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE
CAPO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 10 – Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) all’articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’addestramento è effettuato da per- sona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per
l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».
2. All’articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole:
«corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
3. L’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all’INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
L’INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all’attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 – Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili
con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoter- minali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con
cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»;
b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e».
Fonte: Senato della Repubblica


