Cassazione Penale, Sez. 3, 23 febbraio 2026, n. 7096 – Caduta del lavoratore dal ponteggio. Confermata la responsabilità del preposto per mancata segnalazione del pericolo in cantiere, anche verso lavoratori di altre imprese.
Il Tribunale con sentenza condannava l’imputato, in qualità di preposto, in ordine al reato di cui all’art. 19 comma 1 lett. f) del Dlgs. 81/2008, in relazione all’art. 56 comma 1 lett. a A).
Avverso a tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si premette, innanzitutto, che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri-doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 – 01). A tale proposito, senza contestazione sul punto, in sentenza si precisa che gli operanti, all’atto degli accertamenti svolti presso il cantiere cui attengono i fatti in contestazione, rinvennero il documento unico di valutazione, nel quale si dava atto di possibili rischi interferenziali, a fronte di plurime distinte ditte o imprese coinvolte nei lavori riguardanti una imbarcazione, tra cui rientrava sia la ditta YP con compiti di verniciatura e per la quale era stato individuato l’imputato quale responsabile dei lavori e preposto e responsabile in materia di sicurezza sia la ditta MMF presso cui prestava attività lavorativa il lavoratore caduto attraverso l’apertura del ponteggio, che si contesta come non fatta oggetto di comunicazioni e avvisi da parte dell’imputato. Risulta sempre in sentenza che nel predetto documento unico di valutazione, nel paragrafo dedicato alle “figure coinvolte in attività di coordinamento”, si individuava, quale responsabile del controllo dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo documento per la ditta in appalto, subappalto, e lavoratore autonomo il “responsabile della ditta presso il cantiere individuato dal datore di lavoro della ditta stessa”. Tra le prescrizioni si individuava anche l’adozione di misure atte a impedire la caduta di persone per aperture con profondità superiore a 0,50 mt, e il divieto di impedire la vista delle aperture come ad esempio con tessuto in nylon. Materiale, quest’ultimo, che era stato apposto proprio dal personale della società dell’imputato, durante i lavori di verniciatura, lungo tutto il ponteggio e, quindi, anche sulla apertura attraverso cui il lavoratore poi addetto alle successive saldature cadeva. In tale quadro, il giudice rinveniva la mancata segnalazione, da parte del ricorrente, della non conformità del ponteggio con riguardo al pericolo costituito dalla assenza di porzione del piano di calpestio in corrispondenza del 7 piano impalcato del ponteggio stesso, ove risultavano altresì apposte coperture di nylon, come da contestazione. Tale scelta è stata spiegata in sentenza sul rilievo per cui l’imputato, pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle predette qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area in contestazione. La situazione di pericolo creata dalla società YP imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell’imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza. Si tratta di una ricostruzione coerente, rispetto sia alle circostanze di fatto come sopra sintetizzate, a fronte di una situazione di pericolo cui certamente contribuiva la società dell’imputato durante le sue lavorazioni, con l’occultamento della apertura mediante nylon, sia rispetto alle regole giuridiche in proposito operanti, che invero impongono i predetti doveri di informazione e segnalazione non solo in funzione della tutela dei propri lavoratori di riferimento ma anche degli altri soggetti comunque coinvolti o interessabili dalle attività del complessivo cantiere. In tal senso, questa Corte ha già sostenuto, elaborando un principio da ritenersi valido anche solo per l’adempimento di misure preventive, a prescindere dal verificarsi del rischio e che può ritenersi generale e enucleabile anche nel quadro della normativa attualmente vigente, che in tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l’art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall’art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall’art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell’attività dell’impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l’infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell’esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito) (Sez. 4, n. 16346 del 19/12/2007, dep. 2008, , Rv. 239578 – 01). Più specificamente, e di diretto interesse in questa sede, è stato precisato che è manifestamente infondata la pretesa del preposto secondo cui l’obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere, l’applicazione delle misure di prevenzione, a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro dell’impresa, siano inseriti nell’attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti (cfr. sez. IV sent. n. 45921 del 2009), con la conseguenza per cui, i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni.
L’adeguatezza della motivazione, articolata sui predetti presupposti di fatto e diritto, non risulta scalfita dalle censure difensive.
Vai alla sentenza completa per leggere le considerazioni che sanciscono la manifesta infondatezza dei quattro motivi di impugnazione.
Fonte: Olympus.uniurb


