Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2026, n. 24859 – Caduta in una buca durante i lavori in quota: la formazione del lavoratore non basta, il principio di affidamento opera solo se il datore ha adottato tutte le cautele antinfortunistiche.
“È errato l’assunto del Tribunale, secondo il quale, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto puntualmente agli obblighi formativi sul medesimo gravanti in favore dei propri dipendenti ed abbia messo a disposizione la strumentazione idonea ed adeguata a svolgere le mansioni loro affidate, deve poter legittimamente fare affidamento sull’altrettanto puntuale e rigorosa osservanza da parte del lavoratore delle conoscenze acquisite. Invero, nella materia antinfortunistica, il principio di affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore, che è garantito dal rispetto della normativa antinfortunistica, per cui opera solo a patto che il garante del rischio abbia adottato tutte le cautele atte a scongiurare eventi lesivi in danno dei lavoratori, cautele che non si esauriscono nella sola formazione, dovendo, altresì, valutare preventivamente i rischi relativi alle singole e specifiche lavorazioni e predisporre le misure idonee a prevenirli.”
Il Tribunale assolveva l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. All’imputato è stata elevata contestazione in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 2 e 590, commi 1, 2 – in relazione all’art. 583, comma 1, n. 1 – e 3 cod. pen., perché, nella qualità di amministratore unico della società, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione dell’art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionava lesioni personali gravi, consistite in politrauma e frattura zigomo, da cui derivava una malattia superiore a quaranta giorni, al dipendente della ditta. In particolare, dovendosi effettuare lavori temporanei in quota con rischio di caduta nel vuoto, ometteva di adottare idonei sistemi di protezione collettiva, nella specie un robusto parapetto a protezione di un luogo prospiciente il vuoto, con la conseguenza che il lavoratore, che doveva effettuare lavori all’interno di una buca delle dimensioni di circa m. 8×11 e profondità di circa m. 6,5, a causa della mancanza del suddetto parapetto installato su un pianerottolo intermedio, al quale si accedeva da una scala utilizzata per l’accesso al fondo della buca, cadeva all’interno della buca, riportando le lesioni di cui sopra.
Il ricorso è fondato, contenendo il provvedimento impugnato gravi vizi motivazionali.
Fonte: Olympus.uniurb


