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Cassazione Penale: obbligo del CSE di aggiornare il PSC anche in assenza di lavori nel cantiere

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2026, n. 28466 – L’obbligo di sicurezza non si ferma nemmeno quando il cantiere è sospeso: obbligo del CSE di aggiornare il PSC anche in assenza di lavorazioni.

 

Con sentenza il Tribunale condannava l’imputato alla pena di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81 dal 2008 per avere omesso, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori.
Avverso questa sentenza ricorre l’imputato tramite il proprio difensore.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Va premesso, per una migliore intellezione del caso, che il D.Lgs. n. 81 del 2008 definisce, all’articolo 89, due differenti figure di coordinatore, la lett. e) descrive la figura del “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, denominato coordinatore per la progettazione”, cioè il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”, la lett. f) si occupa della diversa figura del “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ossia il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’ articolo 92”, proprio in quest’ultimo ruolo il ricorrente è chiamato a rispondere del reato in contestazione.
Ebbene, l’art. 92 del TUSSL nel definire gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, della cui violazione il ricorrente è chiamato a rispondere, prevede che questi, in primo luogo, verifichi (lett. a) “l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100” (PSC), suoi ulteriori compiti, per quanto qui d’interesse, sono poi quello di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ma anche (lett. b) di adeguare il PSC “in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere” e di verificare “che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”. In tale seconda ipotesi si colloca la posizione del ricorrente, chiamato a svolgere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere, in sostituzione di un collega che aveva curato la prima fase.
Al di là del momento in cui interviene la figura del ricorrente, questa Corte di legittimità, pronunciandosi in materia di infortuni sul lavoro, ha già avuto modo di chiarire che sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l’esecuzione delle opere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2. dell’allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere, con la differenza che al primo compete la loro individuazione, analisi e valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e al secondo l’organizzazione del cantiere (Sez. 4, n. 10181 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280955 – 01), i compiti che quest’ultimo è chiamato a svolgere non sono pertanto limitati alla, seppur prevalente, valutazione del rischio interferenziale tra le varie lavorazioni in corso, essendo chiamato anche a vigilare operativamente sul cantiere in relazione alla sua dimensione statica, tale eventualità non essendo affatto esclusa dall’apparato normativo richiamato e, del resto, costituendo un’inferenza illogica la pretesa difensiva che il piano di sicurezza e coordinamento, che si riferisce al cantiere, sia operativo solo quando vi sono delle lavorazioni in corso disinteressandosi della sicurezza dell’area in sé anche in relazione al possibile accesso di estranei.
Sotto altro profilo va altresì considerato l’obbligo di costante aggiornamento del PSC “in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”, quale previsto dall’art. 92 lett. b) del TUSSL che non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte.
Sebbene le lavorazioni siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e la necessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l’accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione delle manutenzioni.
Tali conclusioni, va rimarcato, non sono affatto escluse dal precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 – 01), incentrato sulla diversa questione del discernimento tra i compiti di alta vigilanza e quello, demandato ad altre figure, di puntuale controllo delle lavorazioni, fermo comunque l’obbligo immanente di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori, che, nell’evidenza, ben può comprendere anche un’interruzione del cantiere e, come nel caso in esame, la collocazione di attrezzature potenzialmente pericolose, quali una gru, che non possono non essere considerate nel piano di sicurezza e coordinamento attualizzato (in termini non dissimili, seppur principalmente incentrate sulla problematica delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale Sez. 4, Sentenza n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026 – 01; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735 – 01).
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

Fonte: Olympus.uniurb

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