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Cassazione Penale: infortunio mortale e conferma della responsabilità dell’ente per vantaggio derivante dal risparmio di costi e tempi

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 luglio 2026, n. 28488 – Infortunio mortale durante lavori di pulizia del tetto di un capannone: la Cassazione conferma la responsabilità dell’ente per il vantaggio derivante dal risparmio di costi e tempi.

 

Con sentenza in data 8 febbraio 2021, il Tribunale di Messina ritenne gli imputati BB, CC e DD, nelle rispettive qualità di amministratore della società committente dei lavori, di responsabile per la sicurezza della predetta società e di datore di lavoro, responsabili del reato di omicidio colposo del lavoratore, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e li condannò, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante, alla pena di anni uno di reclusione, con pena sospesa oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Ritenne, inoltre, la società AA responsabile dell’illecito amministrativo alla stessa ascritto al capo b) della rubrica, applicando la sanzione pecuniaria di 250 quote da 300 euro ciascuna oltre alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, nella durata minima prevista.
Con sentenza del 20 aprile 2022, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza, mandò assolti gli imputati dal reato loro ascritto e la società AA dall’illecito amministrativo, perché il fatto non sussiste.
In data 4 maggio 2023, la Quarta Sezione penale di questa Corte, decidendo sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina e dalle parti civili, annullò con rinvio la sentenza impugnata e dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile nei confronti di DD.
Con sentenza del 11 marzo 2024, la Corte di appello di Messina assolse CC dal reato ascritto per non averlo commesso, la società AA dall’illecito amministrativo perché il fatto non sussiste, e confermò la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina nei confronti di BB e DD, riconoscendo, tra l’altro, un concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50%.
Avverso la sentenza proposero ricorso per cassazione BB, DD, le parti civili e, in relazione alla assoluzione della società AA la Procura generale presso la Corte di appello di Messina. Secondo la Procura generale, la condanna di BB integrava il presupposto richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001 non essendo mai stato posto in discussione che l’incarico fosse stato conferito nell’interesse e a vantaggio della società.
La Terza Sezione di questa Corte, con sentenza n. 8898 del 29 gennaio 2025, annullò la decisione limitatamente alla responsabilità della società AA e, quanto a BB, con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni sulle spese; rigettò nel resto i ricorsi; dichiarò inammissibile il ricorso proposto da DD e rigettò i ricorsi delle parti civili con riguardo alla posizione di CC.
Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte di appello di Messina ha rideterminato la pena nei confronti di BB, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza e ha confermato la sentenza n. 206/2021 del Tribunale di Messina, nella parte in cui aveva dichiarato la società AA dell’illecito amministrativo contestato al capo b), applicando la sanzione pecuniaria di 250 quote da euro 300 ciascuna e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001 nella durata minima prevista.
Avverso tale ultima sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse della società AA.

Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, per effetto della sentenza rescindente n. 8898 del 28 gennaio 2025 pronunciata dalla Terza Sezione penale di questa Corte, si è formato il giudicato sui profili di responsabilità della persona fisica e sul nesso causale dell’evento, essendo rimasti devoluti al giudice del rinvio, per quanto qui rileva, soltanto il trattamento sanzionatorio nei confronti di BB e la responsabilità amministrativa della società AA in relazione all’illecito di cui al capo b).
La Terza Sezione penale di questa Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore generale avverso l’esclusione della responsabilità dell’ente, ha infatti chiarito che non poteva attribuirsi rilievo decisivo alla distinzione tra l’agire di BB quale titolare di facoltà dominicali e il suo operare quale imprenditore, posto che, in entrambe le prospettive, i costi dell’intervento gravavano comunque sulla società AA, proprietaria del capannone interessato dai lavori.
La decisione rescindente ha, altresì, evidenziato che la precedente motivazione risultava carente proprio con riguardo ai requisiti dell’interesse e del vantaggio, avendo sottovalutato, da un lato, la natura oggettivamente pericolosa della prestazione commissionata; dall’altro, il significativo risparmio di spesa e di tempi conseguibile mediante l’affidamento dell’intervento a una ditta non adeguatamente qualificata e senza l’adozione delle necessarie misure antinfortunistiche.
In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha posto in rilievo il contrasto tra la svalutazione del beneficio economico operata dalla sentenza annullata e le risultanze processuali relative alle misure adottate nel 2017 per operare sulla medesima copertura, misure che avevano richiesto, oltre alla delimitazione dell’area, anche l’installazione di linee di ancoraggio, con evidente incidenza sui costi e sui tempi di esecuzione.
La medesima sentenza ha poi richiamato il dato, tutt’altro che secondario, della ripetizione nel tempo di analoghe modalità operative, osservando che già nel 2014 la manutenzione del tetto era stata affidata alla stessa impresa ed eseguita con modalità sovrapponibili: elemento che il giudice del rinvio era tenuto a valutare anche ai fini dell’accertamento di una politica aziendale disattenta alle esigenze della sicurezza e orientata al contenimento dei costi.
3. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 627 comma 3, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è vincolato alla decisione di annullamento per ogni questione di diritto con essa definita. Quando l’annullamento dipende da un vizio motivazionale, il giudice conserva il potere di riesaminare il compendio probatorio, ma deve farlo senza riprodurre le aporie logiche già censurate e offrendo una motivazione effettivamente idonea a colmare le lacune evidenziate dalla Corte di legittimità.
Rimane altrettanto fermo che, in sede di legittimità, non è consentita una rilettura del materiale probatorio volta a sostituire una diversa, pur plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta del giudice di merito, allorché quest’ultima sia sorretta da argomentazione completa, coerente e non manifestamente illogica. Il sindacato di questa Corte resta, conseguentemente, circoscritto alla verifica della tenuta logica e della coerenza giuridica della motivazione, non potendo risolversi in una nuova valutazione del fatto.
Nel caso di specie, la Corte del rinvio si è puntualmente conformata ai principi sanciti in subiecta materia. La sentenza impugnata, infatti, non si limita a ribadire la decisione di primo grado, come sostenuto dal ricorrente, ma sviluppa un autonomo e articolato percorso argomentativo che si confronta direttamente con i rilievi formulati dalla sentenza rescindente e ne recepisce il nucleo decisivo.
Alla luce di tali coordinate le censure del ricorso in essere non colgono nel segno, poiché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha individuato il collegamento funzionale tra la condotta del soggetto apicale e l’interesse della società nella finalità di salvaguardia del patrimonio aziendale.
La Corte territoriale ha evidenziato che la società AA era proprietaria del capannone interessato dall’intervento e che la rimozione della cenere lavica dalla copertura era funzionale a prevenire l’ostruzione degli scarichi e le conseguenti infiltrazioni all’interno della struttura.
L’incarico conferito da BB.non è stato, dunque, ritenuto espressione di un’iniziativa meramente personale, ma attività diretta alla conservazione di un bene societario e, come tale, riferibile all’ente.
Tale argomentazione è coerente con il principio secondo cui l’interesse dell’ente va apprezzato ex ante, avuto riguardo alla finalizzazione della condotta, mentre il vantaggio assume rilievo quale utilità concretamente conseguita, anche in termini di risparmio di costi o di riduzione dei tempi di esecuzione (Sez. 4, n. 4480 del 17/11/2020, dep. 2021, Tremacchi, Rv. 280392 – 01 in motivazione).
Questa Corte di legittimità ha ripetutamente precisato che la responsabilità da reato degli enti costituisce un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, costituisce un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112).
Quanto ai criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente – interesse e vantaggio di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001 – essi sono alternativi e concorrenti: l’interesse implica una valutazione teleologica della condotta, da compiersi ex ante secondo un parametro soggettivo; il vantaggio, invece, ha natura oggettiva ed è apprezzabile ex post, in base agli effetti concretamente derivati dall’illecito (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.).
Nei reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica, tali criteri vanno riferiti alla condotta e non all’evento, al fine di preservare la compatibilità dell’art. 25 – septies D.Lgs. n. 231 del 2001 con la struttura dell’illecito colposo. È, infatti, possibile che la violazione cautelare sia funzionale a strategie dell’ente anche quando l’evento non sia voluto; sicché l’inosservanza della regola prevenzionistica può coesistere con un risultato vantaggioso per l’ente, che abbia tratto utilità dalla violazione.
La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, del vantaggio conseguito dall’ente. Esso è stato individuato: nel mancato approntamento di adeguate misure di prevenzione del rischio di caduta dall’alto, nella scelta di una ditta priva della necessaria qualificazione professionale, nell’affidamento dell’intervento attraverso modalità informali, idonee a contenere tempi e costi dell’operazione.
La Corte di merito ha valorizzato il raffronto con le misure adottate nel 2017 sulla medesima copertura, consistite nella delimitazione dell’area e nell’installazione di linee di ancoraggio. Ne ha logicamente desunto che l’esecuzione in sicurezza avrebbe richiesto modalità operative più complesse, tempi maggiori e costi superiori, destinati a gravare sulla società committente.
In proposito va osservato che non è rilevante la circostanza secondo cui i costi dei presidi di sicurezza fossero formalmente a carico dell’impresa esecutrice, poiché l’affidamento a un operatore qualificato e l’esecuzione dell’attività secondo adeguate regole cautelari avrebbero inciso sul prezzo complessivo e sulla durata dell’intervento, con ricadute economiche dirette sulla committente. Il vantaggio, dunque, non è stato desunto astrattamente dall’infortunio, ma da concreti elementi fattuali dimostrativi dell’utilità economica perseguita.
Come questa Corte ha già chiarito, del resto, ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, il vantaggio può consistere anche nella riduzione dei tempi di lavorazione e nel contenimento dei costi della prestazione, quando tali risultati siano il portato della violazione delle regole cautelari.
È coerente con questi principi l’aver ritenuto che, in un intervento connotato da elevato rischio di caduta dall’alto, la rinuncia ai necessari presidi di sicurezza e l’impiego di un’impresa non adeguatamente attrezzata abbiano comportato per l’ente un beneficio tutt’altro che irrisorio.
La Corte territoriale, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha fatto discendere l’addebito dalla sola qualità soggettiva dell’agente o dalla mera titolarità del bene, ma ha ricostruito il concreto nesso funzionale tra l’intervento commissionato, l’utilità perseguita dalla società e il risparmio derivante dalla violazione delle cautele prevenzionistiche.
Neppure assume decisivo rilievo la dedotta inutilizzazione del capannone. La sentenza impugnata ha spiegato che l’intervento era volto a evitare il deterioramento della struttura aziendale e, dunque, a preservare un cespite patrimoniale della società. La circostanza che il bene non fosse in quel momento inserito in un ciclo produttivo attivo non esclude, di per sé, l’interesse dell’ente alla sua conservazione.
In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate, avendo colmato il deficit motivazionale rilevato dalla decisione rescindente mediante un percorso argomentativo coerente, rispettoso del perimetro del giudizio di rinvio e non manifestamente illogico.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la società ricorrente deve essere condannata.

Fonte: Olympus.uniurb

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