L’articolo 1 prevede che le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumita’ e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono:
– oltre a quelle inerenti attivita’ di trasporto
– anche quelle individuate nell’allegato I al provvedimento.
Per tali mansioni e’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626. .
Al personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, nonché delle Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.
La struttura sanitaria competente è il Servizio per le tossicodipendenze dell’Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l’azienda nella quale e’ occupato il lavoratore interessato (art. 2).
Ai sensi dell’articolo 3, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformita’ alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall’accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all’art. 8, comma 2 della presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformita’ alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall’accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all’art. 8, comma 2, della presente intesa.
Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa.
(AG)