Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito ad un’istanza (presentata da una associazione) di accesso ai documenti relativi al rispetto da parte delle compagnie aeree delle norme sulla salute e sicurezza
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 2314 dell’11 maggio 2007 si è pronunciato in merito ad un’istanza presentata da una associazione rappresentativa della collettività diffusa di accesso ai documenti relativi al rispetto da parte delle compagnie aeree delle norme sulla salute e sicurezza.
Ripercorrendo la vicenda giudiziale, con il ricorso di primo grado al TAR il Codacons, associazione qualificatasi come rappresentativa degli interessi della collettività diffusa sullintero territorio nazionale, ha premesso di avere presentato allE.N.A.C. (a seguito dellincremento degli incidenti aerei registratosi negli ultimi mesi e delle segnalazioni – tra cui, in particolare, quella dellUnione Piloti – alla stessa associazione pervenute relative ad avarie tecniche degli aeromobili), unistanza di accesso ai documenti relativi allattività ispettiva svolta nel periodo giugno 2004 – giugno 2005; con il medesimo atto ha anche congiuntamente chiesto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la visione dei documenti concernenti lattività ispettiva, di vigilanza e controllo svolta in materia aeronautica nello stesso arco temporale, con particolare riferimento a quella svolta nei confronti dellE.N.A.C.
Il TAR ha respinto il ricorso definendolo infondato.
“Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, listanza di ostensione documentale del Codacons appariva priva di un interesse personale e concreto, in quanto lassociazione ricorrente non intendeva conoscere singoli atti, afferenti ad uno specifico procedimento con destinatari individuati, ma, piuttosto, acquisire informazioni generalizzate sullattività ispettiva e di vigilanza svolta nella delicata materia della sicurezza dei voli dalle Amministrazioni preposte, nel periodo che va dal giugno 2004 al giugno 2005; e che, in tal modo, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il diritto di accesso finiva per trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare sulla regolarità e trasparenza del servizio, esercitandosi un potere esplorativo non compatibile con la normativa vigente.[…] .”
Anche secondo il Consiglio di Stato, lappello è infondato.
Secondo il giudice di secondo grado,“lodierna appellante non ha circoscritto la propria domanda ad accertamenti relativi ad un periodo ben circoscritto, correlabile ad eventuali fatti, accadimenti o contestazioni ben definiti e, soprattutto, ad unimpresa esattamente individuata; al contrario, ha indirizzato le proprie richieste a tutta, indistintamente, lattività ispettiva dellE.N.A.C. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e si ripete – non a quella riguardante ununica impresa) e con riferimento ad un intero anno solare (e non, quindi, con riferimento ad un periodo di tempo ben definito, riconducibile a specifici accadimenti o a puntuali contestazioni da parte dellutenza o del personale).
[…] Per leffetto, deve ritenersi che correttamente la domanda di accesso di cui si discute non abbia avuto favorevole esito.
Deve ritenersi, in definitiva, che correttamente il TAR abbia escluso che, nella specie, linteresse fatto valere dallassociazione ricorrente fosse assistito da una valida posizione legittimante lazione intrapresa con la richiesta di accesso, dal momento che era stata avanzata una domanda volta ad acquisire non atti o documenti determinati o agevolmente determinabili, riferiti o riferibili a specifiche fattispecie correlate o correlabili agli interessi alla salute e sicurezza del traffico aereo, della relativa utenza e del personale di volo, perseguiti dalloriginaria ricorrente, bensì una indefinita congerie di atti riguardanti, in termini generalizzati ed indistinti (e neppure con riguardo ad unimpresa singola), tutta lattività ispettiva svolta dalle amministrazioni intimate in un ampio lasso temporale (un intero anno solare).”
Ripercorrendo la vicenda giudiziale, con il ricorso di primo grado al TAR il Codacons, associazione qualificatasi come rappresentativa degli interessi della collettività diffusa sullintero territorio nazionale, ha premesso di avere presentato allE.N.A.C. (a seguito dellincremento degli incidenti aerei registratosi negli ultimi mesi e delle segnalazioni – tra cui, in particolare, quella dellUnione Piloti – alla stessa associazione pervenute relative ad avarie tecniche degli aeromobili), unistanza di accesso ai documenti relativi allattività ispettiva svolta nel periodo giugno 2004 – giugno 2005; con il medesimo atto ha anche congiuntamente chiesto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la visione dei documenti concernenti lattività ispettiva, di vigilanza e controllo svolta in materia aeronautica nello stesso arco temporale, con particolare riferimento a quella svolta nei confronti dellE.N.A.C.
Il TAR ha respinto il ricorso definendolo infondato.
“Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, listanza di ostensione documentale del Codacons appariva priva di un interesse personale e concreto, in quanto lassociazione ricorrente non intendeva conoscere singoli atti, afferenti ad uno specifico procedimento con destinatari individuati, ma, piuttosto, acquisire informazioni generalizzate sullattività ispettiva e di vigilanza svolta nella delicata materia della sicurezza dei voli dalle Amministrazioni preposte, nel periodo che va dal giugno 2004 al giugno 2005; e che, in tal modo, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il diritto di accesso finiva per trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare sulla regolarità e trasparenza del servizio, esercitandosi un potere esplorativo non compatibile con la normativa vigente.[…] .”
Anche secondo il Consiglio di Stato, lappello è infondato.
Secondo il giudice di secondo grado,“lodierna appellante non ha circoscritto la propria domanda ad accertamenti relativi ad un periodo ben circoscritto, correlabile ad eventuali fatti, accadimenti o contestazioni ben definiti e, soprattutto, ad unimpresa esattamente individuata; al contrario, ha indirizzato le proprie richieste a tutta, indistintamente, lattività ispettiva dellE.N.A.C. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e si ripete – non a quella riguardante ununica impresa) e con riferimento ad un intero anno solare (e non, quindi, con riferimento ad un periodo di tempo ben definito, riconducibile a specifici accadimenti o a puntuali contestazioni da parte dellutenza o del personale).
[…] Per leffetto, deve ritenersi che correttamente la domanda di accesso di cui si discute non abbia avuto favorevole esito.
Deve ritenersi, in definitiva, che correttamente il TAR abbia escluso che, nella specie, linteresse fatto valere dallassociazione ricorrente fosse assistito da una valida posizione legittimante lazione intrapresa con la richiesta di accesso, dal momento che era stata avanzata una domanda volta ad acquisire non atti o documenti determinati o agevolmente determinabili, riferiti o riferibili a specifiche fattispecie correlate o correlabili agli interessi alla salute e sicurezza del traffico aereo, della relativa utenza e del personale di volo, perseguiti dalloriginaria ricorrente, bensì una indefinita congerie di atti riguardanti, in termini generalizzati ed indistinti (e neppure con riguardo ad unimpresa singola), tutta lattività ispettiva svolta dalle amministrazioni intimate in un ampio lasso temporale (un intero anno solare).”
AG
Fonte: Consiglio di Stato
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